È una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità
personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi.
Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.
Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
L'art.2 della L.15/68 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:
Elenco
La data e luogo di nascita
La residenza
La cittadinanza
Il godimento dei diritti politici
Lo stato di celibe, coniugato o vedovo
Lo stato di famiglia
L'esistenza in vita
La nascita del figlio
Il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
La posizione agli effetti degli obblighi militari
L'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.
L'art. 1 comma 1 del
D.P.R. 403/98
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso il
ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:
Titoli di studio acquisiti
Qualifiche professionali
Esami sostenuti universitari e di stato
Titoli di specializzazione
Titoli di abilitazione
Titoli di formazione
Titoli di aggiornamento
Titoli di qualificazione tecnica
Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
Codice fiscale
Partita IVA
Qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
Stato di disoccupazione
Qualità di pensionato e categoria di pensione
Qualità di studente
Qualità di casalinga
Qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
Adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di cui all'art.77 del D.P.R. 237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86
Assenza di condanne penali
Qualità di vivenza a carico
Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?
Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi
nell'elenco di cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.4 L.15/68 e art.2 comma 1 D.P.R.403/98).
Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art.3 comma 1 D.P.R. 403/98).
Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel
proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art.2 comma 2 D.P.R. 403/98). Tale dichiarazione
sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art.2 comma 2 D.P.R.403/98).
Quale è la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori?
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (art.2 comma 3 L.127/97).
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per
i casi suindicati dall'art.2 e 4 della L.15/68 hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art.6 comma 1 D.P.R. 403/98)
Quali sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?
Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni a SCUOLE e UNIVERSITÀ;
Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della MOTORIZZAZIONE CIVILE;
Per i certificati e gli estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai COMUNI per i procedimenti di loro competenza (art.1 comma 2 D.P.R. 403/98).
Come si può fare l'autocertificazione?
Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:
scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità
(non è necessario firmare davanti all'impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive;
trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico ed informatico, alle amministrazioni pubbliche.
Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato dinanzi al
funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario
comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (art.4 L.15/68);
dichiarando stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e non compresi
nell'elenco di cui al punto 1, anche contestualmente all'istanza e sottoscritti dall'interessato in presenza
del dipendente addetto (art.3 comma 1 D.P.R.403/98);
qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro
soggetto pubblico e l'amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, è
possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui l'interessato sia
già in possesso anche attraverso strumenti telematici ed informatici (art.2 comma 3 DPR 403/98).
Le amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.
per chi partecipa ai concorsi pubblici non è prevista più la presentazione di copia autentica (quindi in
bollo) dei titoli ma una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità
all'originale. Le amministrazioni non possono richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande
per la partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art.3 comma 5 L.127/97).
Come si presenta una copia autentica di un documento?
L'autenticazione di un documento può esser fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente
competente a ricevere la documentazione esibendo l'originale senza obbligo di depositarlo presso l'amministrazione.
Naturalmente la copia autentica va usata solo per il procedimento in corso (art.14 L.15/68 e art.3 comma 4 D.P.R. 403/98).
Dove reperire i moduli per l'autocertificazione?
Presso le amministrazioni che sono tenute a procedere alla revisione della modulistica per
l'autocertificazione e per le istanze, inserendovi il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.26
della Legge 15/68 (art.6 comma 2 e 3 D.P.R. 403/98). Qualora i moduli non fossero disponibili è sempre possibile
fare l'autocertificazione su carta semplice.
Quando l'autocertificazione non è ammessa?
Per i certificati MEDICI, SANITARI, VETERINARI, DI ORIGINE, DI CONFORMITA' ALL'UNIONE EUROPEA, MARCHI, BREVETTI (art.10 comma 1 D.P.R. 403/98).
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti
con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità
di un intero anno scolastico (art.10 comma 2 D.P.R. 403/98).
Quali sono i casi in cui le amministrazioni non devono più chiedere i certificati al cittadini?
Quando si tratta di estratti degli atti di stato civile che riguardano cambiamenti dello stato civile (art.9 comma 1 D.P.R. 403/98).
Quando si tratta di tutti i dati contenuti in un documento di riconoscimento presentati dall'interessato (art.3 comma 1 L.127/97).
Quando il responsabile del procedimento accerta d'ufficio fatti e qualità che l'amministrazione è tenuta a certificare (art.18 L.241/90).
In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a
stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente (art.7 comma 2 D.P.R.403/98).
Quando il cittadino non intende o non è in grado di utilizzare l'autocertificazione ed i certificati
risultano da albi o da pubblici registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni (art.7 comma 1 D.P.R. 403/98).
Quando l'amministrazione può acquisire d'ufficio i documenti?
Quando le amministrazioni ritengono necessario acquisire degli estratti diversi da fatti relativi a
cambiamento di stato civile, per particolari motivi inerenti alle proprie finalità (art.9 comma 2 D.P.R. 403/98).
La trasmissione di dati tra le amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi informatici e
telematici garantendo il diritto alla riservatezza delle persone (art.2 comma 5 L.127/97).
Che succede per coloro che non sanno o non possono firmare una dichiarazione?
L'amministrazione dovrà accertare l'identità del dichiarante e menzionare la causa dell'impedimento
a sottoscrivere la dichiarazione (art. 4 D.P.R. 403/98)
Le modalità previste di autocertificazione si applicano anche ai cittadini stranieri?
Per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani
(art.5 D.P.R. 403/98).
I cittadini extra comunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 1 solo qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art.5 D.P.R. 403/98).
Quali sono le sanzioni per i cittadini?
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute ad effettuare i
controlli necessari. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.26 L.15/68). Il dichiarante inoltre decade dai
benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.11 comma 3
D.P.R. 403/98).
Quali sono le iniziative per la corretta applicazione delle norme in materia di autocertificazione?
Le amministrazioni procedono, attraverso controlli a campione, a verificare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni accertano la corretta applicazione delle norme
sull'autocertificazione.
Le Prefetture sensibilizzano e promuovono l'applicazione del regolamento con l'ausilio dei comitati
provinciali della pubblica amministrazione.
L'Ispettorato di controllo istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica controlla il
rispetto delle norme sull'autocertificazione.
L'osservatorio permanente sull'applicazione della L. 127/97 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri fornisce pareri su specifici quesiti e problematiche.
Quali sono le sanzioni previste per gli impiegati che non accettano l'autocertificazione?
L'impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio nei seguenti casi:
quando non accetta l'autocertificazione nei casi consentiti (art.3 comma 4 L.127/97);
quando non accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi consentiti, in luogo della produzione di atti
di notorietà (art.3 comma 3 DPR 403/98);
quando rifiuta l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento
di riconoscimento in corso di validità (art.7 comma 5 D.P.R.403/98).
Legge n.15/68 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"
Legge n.241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti"
Legge n.675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali"
Legge n.127/97 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo"
Legge n.191/98 "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59, e 15 maggio 199 7, n. 127,
nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni, Disposizioni in materia di edilizia scolastica"
D..P.R. n.403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 199 7, n. 127,
in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5.5.1998, n.1.1.26/10888/9.84 "Attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403. Regolamento di attuazione degli articoli 1,
2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 75 del 24 novembre 1998"
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 22.12.1998, n.489 protocollo
n.34304/BL "Modulistica per
iscrizioni alunni - Applicazione Legge 15 maggio 1997 n.127, Legge 16 giugno 1998 n. 191 e D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403"
Circolare del Ministero dell'Interno del 2.2.1999, n.2 "Decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n.403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127,
in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22.2.1999, n.1/50-FG-40/97U887 "Regolamento di
attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative"
Quali sono le disposizioni normative abrogate?
L'art.27 della L.15/68 che escludeva l'autocertificazione per i documenti necessari alla presentazione
del matrimonio e per i concorsi per le carriere statali;
L'art.77 ultimo comma D.P.R.n.237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86 che escludeva
l'autocertificazione della situazione relativa agli obblighi militari valida anche ai fini dei pubblici concorsi;
L'art.24 della L.114/77 che escludeva l'utilizzo dell'autocertificazione della situazione reddituale o
economica anche ai casi in cui viene utilizzata ai fini di concessioni di benefici e vantaggi tributari previsti da leggi speciali;
L'art.3 della L.15/68 ed il D.P.R. n.130/94 che elimina le dichiarazioni temporaneamente sostitutive;
L'art.20 della L.15/68 che elimina la necessità di testimoni nei casi di impedimento del singolo a
ricorrere all'autocertificazione;
L'art.26, penultimo comma della L.15/68 che elimina l'ammonimento orale del pubblico ufficiale, la cui
formula ora è inserita nei moduli predisposti dalle amministrazioni.