L'imposta è dovuta, con decorrenza 1-1-1993, per i seguenti immobili che si trovano nel territorio dello
stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa:
fabbricati
aree fabbricabili: le aree edificabili secondo gli strumenti urbanistici, o secondo le effettive
possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di
espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano l'attività a titolo principale. Il Comune, su
richiesta del contribuente, attesta se l'area è fabbricabile.
Comune destinatario dell'imposta
L'imposta è dovuta al Comune nel quale si trovano gli immobili.
Aliquota
Rapportata al valore degli immobili, è determinata dal Comune in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille.
I Comuni possono fissare un'aliquota ridotta per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone
fisiche residenti nel Comune, per i soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per
i fabbricati locati con contratto regolarmente registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione
principale.
Le aliquote possono inoltre essere diversificate con riferimento alle tipologie di immobili.
I Contribuenti
L'imposta è dovuta dal proprietario dell'immobile, o dal titolare del diritto di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, dal 1998 è dovuta dal locatario.
Periodo d'imposta
L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso (il mese durante il
quale il periodo di possesso si è protratto per almeno 15 giorni si computa per intero). Ad ogni anno solare
corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
L'imponibile
Imponibile è il valore degli immobili, determinato secondo le seguenti disposizioni:
Riduzioni e agevolazioni
- L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati.
- Ove l 'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del soggetto passivo spetta una
detrazione d'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, di € 103,29 (lire 200.000); se l'unità è
adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ognuno di questi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, l'unità immobiliare posseduta in Italia, se non
locata, si considera adibita ad abitazione principale.
- Il Funzionario responsabile, visto l'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92, stabilisce che per
abitazione principale debba intendersi anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e da
questi utilizzata come dimora abituale. Il soggetto passivo deve darne comunicazione all'Ufficio competente.
- Per gli immobili di interesse storico o artistico, il valore sul quale calcolare l'imposta è
determinato applicando la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella
zona censuaria ove è il fabbricato.
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D":
Per questi immobili la rendita è direttamente calcolata sul singolo immobile, non viene individuata
attraverso tariffa e consistenza.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, il valore è costituito dall'ammontare risultante dalle scritture contabili,
applicando i coefficienti analiticamente elencati dall'art. 4 del D. Lgs. 504/1992, ed aggiornati annualmente
con decreto ministeriale.
Aree fabbricabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al (1°) primo gennaio dell'anno di imposizione,
avendo riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita,
agli oneri per eventuale adattamento del terreno per la costruzione, ai prezzi medi di mercato per aree
analoghe.
Terreni agricoli
Esenti in quanto ricadenti in area montana.
Regolamento comunale
Per l'anno in corso non è stato adottato un regolamento comunale con particolari disposizioni per l'applicazione dell'imposta.
Le categorie catastali
IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
GRUPPO A:
GRUPPO D:
A/1 - Abitazioni di tipo signorile
A/2 - Abitazioni di tipo civile
A/3 - Abitazioni di tipo economico
A/4 - Abitazioni di tipo popolare
A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 - Abitazioni di tipo rurale
A/7 - Abitazioni in villini
A/8 - Abitazioni in ville
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 - Uffici e studi privati
A/11 - Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (trulli, rifugi di montagna, baite, ecc.)
D/1 - Opifici
D/2 - Alberghi e pensioni D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli
e simili
D/4 - Case di cura e ospedali
D/5 - Istituti di credito, cambio e assicurazione
D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi
D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e
non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e
non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati
soggetti a pedaggio
D/10 - Residence
D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati
D/12 - Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari
Nell'anno 1993 tutti i soggetti passivi dovevano presentare dichiarazione degli immobili posseduti al 1°
gennaio 1993.
Per gli anni successivi la dichiarazione deve essere presentata soltanto se vi sono state variazioni negli
immobili posseduti, sia in ordine alla proprietà, usufrutto, diritto di uso ad abitazione, sia in ordine alla
consistenza degli immobili stessi.
Chi deve presentare fa dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo, cioè dal proprietario o dal titolare del
diritto di usufrutto, uso o abitazione.
Dichiarazione congiunta
Quando vi siano più soggetti passivi per il medesimo immobile, è consentito che uno qualsiasi di questi
presenti la dichiarazione anche per tutti gli altri. In tal caso il dichiarante deve indicare la propria
quota di possesso, riportando quindi degli altri titolari i codici fiscali e le rispettive quote di possesso.
Amministratori di condomini
Per le parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117 del Codice Civile la dichiarazione deve essere
presentata dall'Amministratore del Condominio. L'amministratore di più condomini deve presentare distinta
dichiarazione per ciascuno di essi.
Quando deve essere presentata
Entro il termine massimo previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente
a quello d'imposta, 31 ottobre 2003.
I moduli per la dichiarazione
Devono essere utilizzati gli appositi modelli approvati con Decreto del Ministro delle Finanze, e messi a
disposizione dai Comuni. Sono composti di due esemplari: l'originale per il Comune e la copia per il
contribuente.
Come deve essere presentata
La dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio si trovano gli immobili posseduti:
con consegna diretta, nel qual caso il Comune rilascerà ricevuta;
con spedizione per raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'Ufficio Tributi del
Comune, utilizzando una busta bianca con la dicitura "DICHIARAZIONE I.C.I. 2002"; in tal caso la
dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
La dichiarazione può essere spedita anche dall'estero, con raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale
risulti con certezza la data di spedizione.
Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i
Comuni.
Per la compilazione della denuncia si raccomanda l'attenta lettura delle istruzioni distribuite insieme ai
modelli.
Il pagamento per ogni anno d'imposta deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota ed
ai mesi di possesso per l'anno stesso.
Versamento
L'imposta dovuta per l'intero anno in corso può essere versata in due rate:
I Rata entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata in base all'aliquota e
detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, ossia 6,50 (per 1000) aliquota ordinaria e 4,5 (x 1000) aliquota
per le abitazioni principali.
II Rata dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
È consentito il pagamento dell'imposta in unica soluzione, entro il termine di scadenza della I rata
da calcolare applicando l'aliquota 2003.
Il versamento non è dovuto se l'importo dell'imposta da versare non è superiore a € 2,066 (L. 4.000).
In caso che il contribuente possieda più immobili ubicati in comuni diversi, anche se nella medesima
circoscrizione, dovranno essere effettuati distinti versamenti.
L'importo finale in Euro da corrispondere al Comune deve essere debitamente arrotondato al centesimo
più vicino a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997. Tale
operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; cosicché, se il terzo decimale
è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5,
l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.
IL RAVVEDIMENTO
Se il contribuente si rende conto di essere incorso in violazioni per quanto riguarda la dichiarazione o i
versamenti, può, entro termini stabiliti dalla legge, sanare la propria posizione versando contestualmente
una sanzione ridotta, l'imposta eventualmente dovuta, e gli interessi calcolati al tasso legale del 2,50%
semestrale calcolato giorno per giorno dalla data di scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
Si riportano le violazioni per le quali può essere esercitato il ravvedimento, i termini e le misure delle
sanzioni ridotte, secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 18-12-1997, n. 472 e successive
modificazioni:
TIPO DI VIOLAZIONE
TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO
SANZIONE RIDOTTA
Omesso o parziale versamento
30 giorni dalla scadenza (termine breve)
3,75% dell'imposta non versata
Omesso o parziale versamento
termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione per l'anno di
riferimento del versamento (termine lungo)
6% dell'imposta non versata
Omessa dichiarazione di variazione
90 giorni dalla scadenza
12,5% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 6,46 (L. 12.500)
Dichiarazione errata o infedele (sia che sia stata presentata, sia che risulti da
conferma di precedente dichiarazione)
termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo
DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA PER L'ANNO 2003
ALIQUOTE:
- Aliquota ordinaria: 6,5 per mille
- Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze 4,5 per mille
AGEVOLAZIONI:
- Detrazione ordinaria per abitazione principale: € 103,29 (L. 200.000)
- Maggiore detrazione per categorie di soggetti in condizione di disagio economico o sociale:
- Soggetti titolari di reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF non superiore a € 20.658,28 (L. 40.000.000) € 129,11 (L. 250.000)
- Soggetti titolari di reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unità immobiliare principale, soli o con coniuge nella medesima situazione reddituale € 154,94 (L. 300.000)
Versamento in c/c postale n. 41629593 intestato a: BIPIESSE RISCOSSIONE S.P.A. INCASSI
I.C.I. - COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA -