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Comune Quartu S.Elena I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili Anno 2003

ICI GUIDA per IL CONTRIBUENTE

CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA

ANNO 2003

Gli immobili soggetti all'imposta

L'imposta è dovuta, con decorrenza 1-1-1993, per i seguenti immobili che si trovano nel territorio dello stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa:

  • fabbricati
  • aree fabbricabili: le aree edificabili secondo gli strumenti urbanistici, o secondo le effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano l'attività a titolo principale. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se l'area è fabbricabile.

Comune destinatario dell'imposta

L'imposta è dovuta al Comune nel quale si trovano gli immobili.

Aliquota

Rapportata al valore degli immobili, è determinata dal Comune in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille.

I Comuni possono fissare un'aliquota ridotta per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune, per i soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per i fabbricati locati con contratto regolarmente registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale.

Le aliquote possono inoltre essere diversificate con riferimento alle tipologie di immobili.

I Contribuenti

L'imposta è dovuta dal proprietario dell'immobile, o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, dal 1998 è dovuta dal locatario.

Periodo d'imposta

L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso (il mese durante il quale il periodo di possesso si è protratto per almeno 15 giorni si computa per intero). Ad ogni anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

L'imponibile

Imponibile è il valore degli immobili, determinato secondo le seguenti disposizioni:

Riduzioni e agevolazioni

  • - L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
  • - Ove l 'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del soggetto passivo spetta una detrazione d'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, di € 103,29 (lire 200.000); se l'unità è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ognuno di questi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
  • Per i cittadini italiani residenti all'estero, l'unità immobiliare posseduta in Italia, se non locata, si considera adibita ad abitazione principale.
  • - Il Funzionario responsabile, visto l'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92, stabilisce che per abitazione principale debba intendersi anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e da questi utilizzata come dimora abituale. Il soggetto passivo deve darne comunicazione all'Ufficio competente.
  • - Per gli immobili di interesse storico o artistico, il valore sul quale calcolare l'imposta è determinato applicando la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria ove è il fabbricato.

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D":

Per questi immobili la rendita è direttamente calcolata sul singolo immobile, non viene individuata attraverso tariffa e consistenza.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è costituito dall'ammontare risultante dalle scritture contabili, applicando i coefficienti analiticamente elencati dall'art. 4 del D. Lgs. 504/1992, ed aggiornati annualmente con decreto ministeriale.

Aree fabbricabili

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al (1°) primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuale adattamento del terreno per la costruzione, ai prezzi medi di mercato per aree analoghe.

Terreni agricoli

Esenti in quanto ricadenti in area montana.

Regolamento comunale

Per l'anno in corso non è stato adottato un regolamento comunale con particolari disposizioni per l'applicazione dell'imposta.

 

Le categorie catastali

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
GRUPPO A: GRUPPO D:
  • A/1 - Abitazioni di tipo signorile
  • A/2 - Abitazioni di tipo civile
  • A/3 - Abitazioni di tipo economico
  • A/4 - Abitazioni di tipo popolare
  • A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A/6 - Abitazioni di tipo rurale
  • A/7 - Abitazioni in villini
  • A/8 - Abitazioni in ville
  • A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
  • A/10 - Uffici e studi privati
  • A/11 - Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (trulli, rifugi di montagna, baite, ecc.)
  • D/1 - Opifici
  • D/2 - Alberghi e pensioni D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili
  • D/4 - Case di cura e ospedali
  • D/5 - Istituti di credito, cambio e assicurazione
  • D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi
  • D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
  • D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
  • D/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
  • D/10 - Residence
  • D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati
  • D/12 - Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari
GRUPPO B:
  • B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme
  • B/2 - Case di cura ed ospedali
  • B/3 - Prigioni e riformatori
  • B/4 - Uffici pubblici
  • B/5 - Scuole, laboratori scientifici
  • B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
  • B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
  • B/8 - Magazzini sotterranei per depositi di derrate
GRUPPO C:
  • C/1 - Negozi e botteghe
  • C/2 - Magazzini e locali di deposito
  • C/3 - Laboratori e locali di deposito
  • C/4 - Fabbricati per arti e mestieri
  • C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative
  • C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
  • C/7 - Tettoie chiuse o aperte
Non sono riportate le categorie degli immobili a destinazione particolare del gruppo E in quanto esclusi dall'I.C.I.

Le consistenze per i fabbricati

Gruppo A numero vani
Gruppo B metri cubi
Gruppo C metri quadrati

I moltiplicatori per il calcolo del valore dei fabbricati, vigenti al 1993

Gruppo A ( esclusi A/10 )

Gruppo B

Gruppo C ( esclusi C/1 )

100
Gruppo D; A/10 50
C/1 34

SCHEMA PER IL CALCOLO DEL VERSAMENTO I.C.I. - ANNO D'IMPOSTA 2003

NEL CASO DI ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'INTERO ANNO, CON UNICO PROPRIETARIO, DETRAZIONE ORDINARIA

a) VERSAMENTO IN DUE RATE:

CALCOLO VERSAMENTO A SALDO IN ACCONTO (1-30 GIUGNO)

Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x Aliquota 2002 4,50 per 1000 = € - Detrazione = € ICI dovuta anno 2002 : 2 = Acconto 2003

CALCOLO VERSAMENTO A SALDO (1-20 DICEMBRE)

VERSARE LO STESSO IMPORTO GIA VERSATO IN ACCONTO

b) VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (1-30 GIUGNO)

Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x Aliquota 2003 4,50 per 1000 = € - Detrazione = € ICI dovuta anno 2003

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LA DICHIARAZIONE

Nell'anno 1993 tutti i soggetti passivi dovevano presentare dichiarazione degli immobili posseduti al 1° gennaio 1993.

Per gli anni successivi la dichiarazione deve essere presentata soltanto se vi sono state variazioni negli immobili posseduti, sia in ordine alla proprietà, usufrutto, diritto di uso ad abitazione, sia in ordine alla consistenza degli immobili stessi.

Chi deve presentare fa dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo, cioè dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione.

Dichiarazione congiunta

Quando vi siano più soggetti passivi per il medesimo immobile, è consentito che uno qualsiasi di questi presenti la dichiarazione anche per tutti gli altri. In tal caso il dichiarante deve indicare la propria quota di possesso, riportando quindi degli altri titolari i codici fiscali e le rispettive quote di possesso.

Amministratori di condomini

Per le parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117 del Codice Civile la dichiarazione deve essere presentata dall'Amministratore del Condominio. L'amministratore di più condomini deve presentare distinta dichiarazione per ciascuno di essi.

Quando deve essere presentata

Entro il termine massimo previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello d'imposta, 31 ottobre 2003.

I moduli per la dichiarazione

Devono essere utilizzati gli appositi modelli approvati con Decreto del Ministro delle Finanze, e messi a disposizione dai Comuni. Sono composti di due esemplari: l'originale per il Comune e la copia per il contribuente.

Come deve essere presentata

La dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio si trovano gli immobili posseduti:

  • con consegna diretta, nel qual caso il Comune rilascerà ricevuta;
  • con spedizione per raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune, utilizzando una busta bianca con la dicitura "DICHIARAZIONE I.C.I. 2002"; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La dichiarazione può essere spedita anche dall'estero, con raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni.

Per la compilazione della denuncia si raccomanda l'attenta lettura delle istruzioni distribuite insieme ai modelli.

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I VERSAMENTI

Imposta dovuta

Il pagamento per ogni anno d'imposta deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso per l'anno stesso.

Versamento

L'imposta dovuta per l'intero anno in corso può essere versata in due rate:

I Rata entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata in base all'aliquota e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, ossia 6,50 (per 1000) aliquota ordinaria e 4,5 (x 1000) aliquota per le abitazioni principali.

II Rata dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

È consentito il pagamento dell'imposta in unica soluzione, entro il termine di scadenza della I rata da calcolare applicando l'aliquota 2003.

Il versamento non è dovuto se l'importo dell'imposta da versare non è superiore a € 2,066 (L. 4.000).

In caso che il contribuente possieda più immobili ubicati in comuni diversi, anche se nella medesima circoscrizione, dovranno essere effettuati distinti versamenti.

L'importo finale in Euro da corrispondere al Comune deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; cosicché, se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.

IL RAVVEDIMENTO

Se il contribuente si rende conto di essere incorso in violazioni per quanto riguarda la dichiarazione o i versamenti, può, entro termini stabiliti dalla legge, sanare la propria posizione versando contestualmente una sanzione ridotta, l'imposta eventualmente dovuta, e gli interessi calcolati al tasso legale del 2,50% semestrale calcolato giorno per giorno dalla data di scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

Si riportano le violazioni per le quali può essere esercitato il ravvedimento, i termini e le misure delle sanzioni ridotte, secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 18-12-1997, n. 472 e successive modificazioni:

TIPO DI VIOLAZIONE TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO SANZIONE RIDOTTA
Omesso o parziale versamento 30 giorni dalla scadenza (termine breve) 3,75% dell'imposta non versata
Omesso o parziale versamento termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione per l'anno di riferimento del versamento (termine lungo) 6% dell'imposta non versata
Omessa dichiarazione di variazione 90 giorni dalla scadenza 12,5% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 6,46 (L. 12.500)
Dichiarazione errata o infedele (sia che sia stata presentata, sia che risulti da conferma di precedente dichiarazione) termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo 10% dell'imposta dovuta
Errori formali (che non incidono) 3 mesi dall'errore nessuna sanzione

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DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA PER L'ANNO 2003

ALIQUOTE:

  • - Aliquota ordinaria: 6,5 per mille
  • - Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze 4,5 per mille

AGEVOLAZIONI:

  • - Detrazione ordinaria per abitazione principale: € 103,29 (L. 200.000)
  • - Maggiore detrazione per categorie di soggetti in condizione di disagio economico o sociale:
    • - Soggetti titolari di reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF non superiore a € 20.658,28 (L. 40.000.000) € 129,11 (L. 250.000)
    • - Soggetti titolari di reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unità immobiliare principale, soli o con coniuge nella medesima situazione reddituale € 154,94 (L. 300.000)

 

Versamento in c/c postale n. 41629593 intestato a: BIPIESSE RISCOSSIONE S.P.A. INCASSI I.C.I. - COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA -

VIA DON PIGA, 5 - 07100 SASSARI

 

 

Data documento: 15 Giugno 2003

 

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Data Ultimo Aggiornamento: 2012-02-09

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