Legge 15 maggio 1997 n. 127 Bassanini bis (Aggiornamento G.U. 29.08.2000)
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
Contenuti: Normativa Semplificazione attività e documentazione amministrativa
Articolo 1. Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, il governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa. Le commissioni si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine
il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione
nella G.U.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le
disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati
all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre
utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con
dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in
attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione
comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Articolo 2. Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica
1. L'art. 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, è sostituito dal seguente:
Articolo 70. 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto,
rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. la dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto
il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è
avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile
competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici. (Vedi il capoverso 4 del presente articolo).
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel
proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso
accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il
comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il
centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di
nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n.15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del presidente della repubblica 25
gennaio 1994, n.130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'art.41.
2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, è sostituito dal seguente:
Articolo 195. 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il
territorio della repubblica.
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non
soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi
dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di
pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di
rilascio. È comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni
prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 gennaio 1968, n.15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra
gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori e esercenti
di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può
avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'art.15-quinquies del dl 28 dicembre 1989, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.38 è inserito il seguente:
1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e
rilasciata in forma telematica anche al di fuor del territorio del comune competente.
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio
ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici
uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno,
sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il
rilascio della carta di identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali
e il codice fiscale nonché, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La
stessa può essere rinnovata a decorrere dal 180simo; giorno precedente la scadenza.
11. È abrogata la lettera f) dell'art.3 della legge 21 novembre 1967, n.1185, in materia di rilascio
del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, il governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse
amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di
stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia
di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in un unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la
conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano
particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le commissioni parlamentari si esprimono entro 30
giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed
entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le
disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del
dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di
segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art.10, comma 10, del dl
18 gennaio. 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, nonché del diritto
fisso previsto dal comma 12-ter del citato art.10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di
diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi,
quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, limitatamente alla
quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
Articolo 3. Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione
delle domande di ammissione agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza
attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche e ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche e i gestori e gli esercenti
di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti
nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito
variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma
si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.
2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:
I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs 3 febbraio 1993,
n.29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2, è
ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non
produca la documentazione nel termine di 15 giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il
provvedimento non è emesso.
3. L'art. 3, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 25 gennaio 1994, n.130, è sostituito
dal seguente:
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate
anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di
certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa
costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del dlgs 3 febbraio
1993, n.29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di
età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o a
oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i
requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e del primo comma dell'art.12 della legge 20 dicembre 1961, n.1345, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di
laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20% dei
posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa a imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art.20, dal
funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art.4 del decreto del presidente della repubblica 9 maggio
1994, n.487, e il secondo comma dell'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, nonché ogni altra disposizione
in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi
dell'amministrazione pubblica e ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione.
Articolo 4. Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del
sindaco
1. Il comma 6 dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal seguente:
6. 11 sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta
di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Il comma 7 dell'art.36 della legge 8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal seguente:
7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo
stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Articolo 5. Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli
comunali, provinciali, e regionali
1. Il comma 2-bis dell'art.31 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio,
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse
sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non
oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla
surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'art.39, comma 1, lettera b), numero 2), della, presente legge.
2. Al comma 1 dell'art.39 della legge 8 giugno 1990, n.142, il numero 2) della lettera b) è
sostituito dal seguente:
2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti
separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri
assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;.
3. Al comma 1, lettera b), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il numero 2) è
aggiunto il seguente:
2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei
componenti del consiglio.
4. All'art.35 della legge 8 giugno 1990, n.142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. È altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
5. Al comma 2, lett. b), dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo le parole: "i piani
territoriali e urbanistici", sono aggiunte, le seguenti: "i piani particolareggiati e i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, è abrogata.
7. Al numero 7) del 130 comma dell'art.15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dall'art.
3 della legge 23 febbraio 1995, n.43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna
alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri
4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55% del totale dei seggi del
consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore" devono interpretarsi nel
senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al
numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55% del totale dei seggi del
consiglio nella composizione così integrata.
1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo
statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a
riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 23/10/92, n.421, la potestà
regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in
modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla
legge il comma 2-bis dell'art.2 del dlgs 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, si
applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal
seguente:
Sono a essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d)
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di
amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il
cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e
le concessioni edilizie; g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; h) gli atti a essi
attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
3. Dopo il comma 3 dell'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, è inserito il seguente:
3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al
comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi.
4. Dopo il comma 5 dell'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, è aggiunto il seguente:
5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è
prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area
direttiva e comunque per almeno un'unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli
uffici è dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente, o a un'unità negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità
ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta
correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il
contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e
successive modificazioni.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con
effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di
provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si
verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in
organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti
temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a
cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte
costituzionale n.388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'art.51 della legge, 8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal seguente:
6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento
motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del
sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco
o dei presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di
gestione previsto dall'art.11 del dlgs 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art.20 del dlgs 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
8. Al comma 7 dell'ari.51 della legge 8/6/90, n.142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della
giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del dlgs 30/12/92, n.504, e successive
modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato".
9. All'art.41 del dlgs 3 febbraio 1993, n.29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le
dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso, e le modalità
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art.36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a
particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati
livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità
di, selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo
determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo
indeterminato.
10. Dopo l'art. 51 della legge 8/6/90, n.142, è inserito il seguente:
Articolo 51-bis. - (Direttore generale) - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15 mila
abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e
secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive
impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2, dell'art.40 del
dlgs 25 febbraio 1995, n.77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art.11 del
predetto dlgs n.77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate, i dirigenti dell'ente, a eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione
della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco
o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti è consentito procedere alla nomina del
direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15
mila abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria
dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il
direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal
presidente della provincia al segretario.
11. All'art.55 della legge 8 giugno 1990, n.142, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45
del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati
da una professionalità acquisita esclusivamente dall'interno dell'ente.
13. Il comma i dell'art.18 della legge il febbraio 1994, n.109, è sostituito dai seguenti:
1. L'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50% della tariffa professionale
relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti
o i piani, il coordinatore unico di cui all'art.7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla
base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione.
14. Il comma 11 dell'art.3 della legge 24 dicembre 1993, n.537, è sostituito dal seguente:
11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non
superiore ai 15 mila abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45
del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di
lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, che si trovino nelle stesse
condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la
rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della
giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei
carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
15. L'art. 16-bis del dl 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/3/93,
n.68, è sostituito dal seguente:
Articolo 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali)
1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri
fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate. prioritariamente nell'ambito
della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato. 2. Esclusivamente al fine di
consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si
trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono
assicurare la copertura, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.
Entro 45 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il dipartimento della funzione pubblica
trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità
d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di
assunzione.
16. Le disposizioni dell'art.3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si
applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del
dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali
sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle
disposizioni del dpr 25/6/83, n.347, e successive modificazioni e integrazioni, e a bandire contestualmente i
concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura
dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di
inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti
provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per
effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali
sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano
svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al
presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per
l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'art.1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30/11/95" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del
30/11/96"; le parole: "indette entro il 31/12,/93" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il
31/12/94"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31/12/97"; b) al comma 15, le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"24 mesi; c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31/12/97".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a
procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con un'assunzione a tempo determinato, anche in
deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e
successive modificazioni, che abbiano personale in mobilita.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 1 del dl 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della
data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'art.3, comma 22, della legge 24/12/93,
n.537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione
per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La
disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4/12/96.
(...omissis...)
Articolo 12. Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà
pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'art.1 della legge 24 dicembre 1993, n.560, è inserito il seguente:
2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano, alle unità immobiliari
degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili
urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art.4 della legge 1/6/39, n.1089, adibiti a uso
diverso da quella di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli artt. 38 e 40 della legge
27/7/78, n.392, e successive modificazioni.
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare
anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, e al
regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n.454, e successive modificazioni, nonché alle norme
sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per
acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello stato, dei comuni e
delle province si applicano le disposizioni di cui agli artt.24 e seguenti della legge 1 giugno 1939,n.1089.
I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n.364, o della legge il giugno 1922, n.778,
per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'art.2 della
legge 1 giugno 1939, n.1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e
vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, a.1689. Alle alienazioni, totali o parziali dei beni immobili
di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si
applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione Il, della legge 1/6/39, n.1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni
deliberate prima del 31/12/96,da parte di enti e istituti pubblici, aventi a oggetto beni immobili ricompresi
nella tutela disposta con gli art.1 e 2 della legge 1/6/39, n.1089, per i quali non siano intervenute, prima
della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'art.2 della predetta legge.
In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, relative a
interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono
rilasciate entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza.
Il termine è sospeso, fino a 30 giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero, procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone
comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di 30
giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti
dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in
applicazione delle disposizioni vigenti.
(...omissis...)
Articolo 17. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività
amministrativa, e di snellimento dei procedimenti di decisione e di
(...omissis...)
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente
sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della
gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte
intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai
quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine
all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di
espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in
elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme
stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo e il comitato regionale di controllo non possono riesaminare
il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle
illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni
con popolazione superiore a 15 mila abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino
a 15 mila abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro
dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: a) appalti e
affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) assunzioni del
personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione,
dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia
illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi
riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene
confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino
all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato
regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel
termine di 30 giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il
quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento
motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di 30 giorni all'ente interessato. Le deliberazioni
diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di
non aver riscontrato vizi di legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti e
alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la
competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico
perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità
comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al
comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene
sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o
dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del
rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di 30 giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di
annullamento della deliberazione di adozione del rendimento della gestione da parte del comitato di
controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino
od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal
difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad
acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del
ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 1987, come
modificato dal decreto del ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98
del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'art.18 della legge 8 luglio 1986, n.349, impugnare
davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. all'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanità", sono inserite le seguenti: "di
personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'ar.45 del dlgs, 30 dicembre 1992, n.504, è successive modificazioni".
b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente:
Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive
modificazioni.
48. All'art.3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n.549, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente:
le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei
consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli artt.25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n.142, e
successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'art.12, comma 1, della
legge 23 dicembre 1992, n.498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti
locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del dl 31 maggio 1994, n.332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, e successive modificazioni.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'art.6 e al comma 47 del presente articolo si
applicano nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n.549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle
sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le
aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142,
in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due
anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di
trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve
e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano
pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di
costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli
articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330 bis del codice civile.
53. Al fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla
costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del
tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice
civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori
definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento
non sono stati determinati in via definitiva le azioni dalle società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle
norme di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n.474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con
le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle
società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e
la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonché
agli articoli 2504 septies e 2504 decies del codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o
privati.
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione,
possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere
che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le
società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate
dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte dei comune. Le aree
interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non
interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono
essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società
per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli
obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n.1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, è aggiunto il
seguente:
4 bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi e aree pubbliche con manufatti od opere di
qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste
a carico del trasgressore.
63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni
concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera
e), n.1), della legge 23 dicembre 1996, n.662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse
sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978, n.702, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n.3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e la Conferenza stato-città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità
con le quali, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle
finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che
ne facciano richiesta, beni immobili dello stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da
almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione
di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.662, né di beni che siano
stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 24 gennaio 1994,
n.86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei 20 anni successivi alla
cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico
dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al
comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si
avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51 bis della legge 8 giugno, 1990, n.142,
introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del
direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti e autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario e il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo, quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del
citato articolo 51 bis della legge n.142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato
il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) può rogare tutti i contratti nei
quali l'ente parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente; c) esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal
presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2 bis, della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotto
dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente
dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto
disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la
cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non
prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della
provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è
collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di
disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'agenzia autonoma per la gestione
dell'albo per le attività dell'agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di cui al
comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta
servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in
relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di
risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio,
allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua
qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi.
Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene
collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della
posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli
enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in
rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'agenzia.
74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti
collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è
articolato in sezioni regionali.
76. È istituita l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del ministero dell'interno fino
all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei ministeri in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59. L'agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato
con decreto del presidente del consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un
presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti
all'albo, e da due esperti designati dalla Conferenza stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel
proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e
delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due
anni dal consiglio di amministrazione dell'agenzia e funzionale all'esigenza di garantire un'adeguata
opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni
di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione
all'agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla
scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al
relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del ministro competente
sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla
presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'agenzia,
l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo
degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il
passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei
segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal
regolamento hanno effetto decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il
regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione delle dotazioni
organiche dell'agenzia nel limite massimo costituito dal personale del servizio segretari comunali e
provinciali dell'amministrazione civile dell'interno; b) reclutamento del personale da destinare all'agenzia
mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle
disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando
anche l'istituto del comando o del fuori ruolo; c) previsione di un esame di idoneità, per l'iscrizione
all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79; d) disciplina dell'ordinamento
contabile dell'agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello stato, fermo
restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze
dell'agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti
alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi loro carico.
79. L'agenzia istituisce scuole regionali e interregionali per la formazione e la specializzazione
dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può
avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati
l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per
l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti,
società di formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'agenzia si avvale del fondo
di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo
42 della legge 8 giugno 1962, n.604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito, a cura del ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in
via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n.142,
introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A
decorrere dal 60simo; giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il
sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti
all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del
presidente della repubblica 23 giugno 1972, n.749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno
dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a
tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel
rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano
il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro 30
giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di
chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla
sezione speciale, sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con
preferenza per quelle statali, mantenendo a esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in
godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 17
gennaio 1990, n.44, e all'articolo 15 del decreto legge 24 novembre 1990, n.344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n.21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado
iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei
vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la
materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della
regione Trentino Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI
della legge marzo 1972, n.118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, sono soppresse le parole: "nonché
del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità.
86. L'art. 52 e il comma 4 dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono abrogati.
87. Con decreto del presidente della repubblica da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n.400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni
e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o
prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero
tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di
esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le
disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli
enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, a uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici"; b) al comma 3, dopo le parole: "sono approvate";, sono
inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprietà non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e
di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario
per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'art.7, della legge 8 giugno 1990, n.142, e dagli
artt.22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n.241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno1990,
n.142, si applica la legge 7 agosto 1990, n.241. 92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art.
7, comma 4, della L. 8 giugno 1990, n. 142, si applica la L. 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80,
in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio
1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione
approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 19 marzo 1990, n.
55, alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti
individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e
consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da
esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è
disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri
Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è
previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119
del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma
1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche,
di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più
ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei
corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.
96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati
sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli
ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il
rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31
dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali
dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle
scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in
lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni
Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i
Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare
apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e
slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università
nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario
nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti,
anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti
concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo
sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della
disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere
del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi
universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente
legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del
regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali
sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo
disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli
studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento,
da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle
istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario
delle università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.
104. Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori
scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida
costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque
attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta
disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106
sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le
elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le
modalità di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta ed
efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per
quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti
regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo
determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la
relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di
amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il
direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata
determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi
di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai
diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi
delle scuole di specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e
del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio
decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo
italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la
disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come
condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e
notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la
istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo
l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato
ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi,
finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso
di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto
conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei
soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli
atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al
medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico
complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento
in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai
professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di
cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale
tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF
pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello
previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere
convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca
scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia
prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di
educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per
l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso
in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università
potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare
l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.
118. (Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L. 12 febbraio 1992, n. 188, riportata alla voce
Istruzione pubblica: istruzione superiore.).
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in
particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo
9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli
articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui
all'articolo 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel
territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta,
promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli
di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con
la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente.
Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli
ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel
territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato
in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di
bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei
di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono
esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa
rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di
finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e
l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette
norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla
regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si
procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi
dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la
collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare
degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I
relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso
entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università
riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso
le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi
integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di
corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga
entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi
internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi
medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma
di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni,
con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la
cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in
vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto
ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per
l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al
citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso
l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a
professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che
rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento
universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle
rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al
presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento,
all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito
nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la
facoltà di scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria è
subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente
della scuola magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui a comma 95, lettera c), al fine di
favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al
conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo
titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede
amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata
dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore
associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a
favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di
specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola:
"contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. (Sostituisce l'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 8, L. 2 gennaio 1997, n. 2, riportata alla
voce Partiti politici.).
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel
rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei
statali alle regioni, alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei
parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e
l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I
gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei
mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende
esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di
cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e
sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la
autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle
disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con
lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei
dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" è sostituita
dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti
di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie
comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di
dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali
e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di
ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di
ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.