La legge 142/90 detta i principi dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e ne analizza le funzioni (art.1);
attribuisce a Comuni e Province una autonomia da regolamentare attraverso uno Statuto (art.4).
Il Comune di Quartu S.Elena ha approvato il proprio Statuto nel quale, al
titolo terzo, sono stati definiti i criteri che regolano i rapporti tra cittadini e Amministrazione
comunale.
La legge 142/90 valorizza gli istituti di partecipazione popolare attraverso la promozione di varie forme
associative, anche su base di quartiere,(art.6); stabilisce la necessità di creare forme
di consultazione della popolazione, nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dei
cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi
(art.6).
L'altra grande novità della legge é quella di prevedere l'azione popolare, il diritto di accesso e di
informazione del cittadino e di stabilire che tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici (art.7).
Si introduce inoltre la figura del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità
e del buon andamento della pubblica amministrazione, con il compito di segnalarne gli abusi, le disfunzioni,
le carenze e i ritardi nei confronti del cittadino (art.8).
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le
funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative
norme di attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe
ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
(...omissis...)
Capo II - AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE
Articolo 4. Statuti comunali e provinciali.
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per
l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli
uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province, della partecipazione
popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione Ë ripetuta in successive sedute da
tenersi entro trenta giorni e lo statuto È approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed
inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto
entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della
regione.
1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini
all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative
con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono
essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per
l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determina le garanzie per
il oro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato
numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva
competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Articolo 7. Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini.
1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che
spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza,
le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli
riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti
amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con
norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme
necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine
di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini
di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti
locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e
alle associazioni.
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale
svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o
provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti
con il consiglio comunale o provinciale.