Diritto di Accesso ai Documenti delle Pubbliche Amministrazioni
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Diritto di accesso
Articoli Principali
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Con la legge n. 241 del 1990 i principi contenuti nella legge n. 142/90 vengono ulteriormente sviluppati
attraverso l'individuazione di criteri di economicità, efficacia e pubblicità che devono indirizzare gli atti
della pubblica amministrazione (articolo 1). Si prevedono quindi termini precisi per i
procedimenti (articolo 2) e la necessità di motivare ogni provvedimento amministrativo
(articolo 3). Le pubbliche amministrazioni sono tenute inoltre a determinare per ciascun
tipo di provvedimento un responsabile, una sorta di interfaccia tra il cittadino e la P.A.
(articoli. 4, 5, 6) tenuto a rendere conto dei tempi e delle scelte effettuate. La legge stabilisce
inoltre le forme di partecipazione al procedimento per la tutela di interessi pubblici o privati
(artt. 7, 8, 9) e le norme relative all'accesso, al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale (articoli 22 e 27).
Regole e Criteri stabiliti
Un altro aspetto importante della legge 241/90 in materia di trasparenza è espresso nell'articolo
12, in cui si parla di concessione di contributi a privati da parte di pubbliche amministrazioni che
devono essere concessi nel pieno rispetto di regole e criteri preventivamente stabiliti.
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio,
la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già
direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad
iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal
comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della
presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione
del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1
dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo
14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo
8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed
a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate
adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1,
dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di
pubblici servizi.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti
previsti dall'ordinamento.
2. dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso
e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici.
. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1° aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a
quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia
è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione
che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma
4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una
pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo
27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e
a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti
indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due
deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge
2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo
in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione
annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al
Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che
siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla
medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di
Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi
previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.