La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano
acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di
previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. La redazione degli
atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi,
servizi e interventi.
La relazione previsionale programmatica approvata dal Consiglio costituisce atto fondamentale di
programmazione.
Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1. sono redatti dalla Giunta
comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la
loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione
comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo e in particolare i programmi e
gli obiettivi.
Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio
comunale, entro i termini fissati dalla Legge, osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del
pareggio economico e finanziario e dell'equilibrio di bilancio.
Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei
Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo
corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà
dei Consiglieri in carica.
Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di
programmazione del Comune e costituisce presupposto formale e amministrativo dei piani finanziari degli
investimenti comunali.
Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e
servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta
da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta,
apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle
necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.
Il Consiglio, la Giunta, i Consigli di Circoscrizione e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad
essi demandate dalla Legge e dal presente Statuto, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e in conformità agli atti di programmazione.
I dirigenti e il Segretario Generale, attenendosi ai criteri fissati con atto del Sindaco e con
deliberazione della Giunta, adottano automaticamente gli atti di impegno relativi a spese concernenti
l'ordinario funzionamento degli uffici, nei limiti e con modalità previste dal regolamento di contabilità, e
quelli che si limitano ad accertare preesistenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti
connessi alla liquidazione e ordinazione delle spese che siano consequenziali ad un atto emanato dagli
organi del Comune. Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Comune, i dirigenti richiedono ai servizi
di ragioneria l'emissione dei mandati a favore dei creditori.
I dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti da essi compiuti e dei relativi
documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.
Le deliberazioni e gli atti che comunque autorizzino spese a carico del bilancio del Comune devono
essere comunicati alla Ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo
impegno di spesa, e non possono essere assunti senza l'attestazione della sussistenza della rispettiva
copertura finanziaria.
La Ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie attività di controllo, registrazione e vigilanza,
può articolarsi in servizi.
Nei settori in cui sia istituito un apposito servizio di ragioneria, il responsabile dello stesso, per
gli stanziamenti di bilancio assegnati al settore specifico, adempie a tutte le funzioni attribuite alla
Ragioneria nel campo della gestione finanziaria dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali
operando, nell'esercizio di tali incombenze alle dirette dipendenze del Ragioniere capo e nell'osservanza
delle istruzioni da questi impartite.
I dirigenti devono adoperarsi affinché, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale
responsabilità, le entrate afferenti gli uffici e i servizi di rispettiva competenza siano accertate,
riscosse e versate prontamente e integralmente.
L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio
comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali
che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali e in
conformità alle norme del presente Statuto.
Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere
pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale e suddiviso per anni,
con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna
opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descritti idonei per indirizzarne
l'attuazione.
Il programma comprende, relativamente alla spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti
per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso
attuazione.
Le previsione contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci
annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al
programma e viceversa.
Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle
risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva
autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricerca,
mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di
equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle
imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare
la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
Il Segretario Generale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato
e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire la
finalità di cui al comma 2.
La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e
comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che
per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge
ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma degli investimenti del Comune, secondo
le priorità nello stesso stabilite.
Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento
che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2 .
Il Comune per il finanziamento di programmi pluriennali può ricorrere al credito obbligazionario.
CAPO TERZO: LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Il Sindaco sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando,
attraverso un apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante
aggiornamento. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro
i quali sono sottoposti a verifica generale.
Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di
uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei
beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal
regolamento.
Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta,
per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la elevata
redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione a soggetti che offrano adeguate
garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per
la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative agli stessi.
I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per
eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, il Sindaco informa preventivamente la
competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere
favorevole.
I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal
Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti
inadeguata al loro valore e essi non risultino di rilevanza artistica e storica o sia comunque necessario
provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni
mobili con modalità stabilite dal regolamento.
Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti,
composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'articolo 57 della legge 8 giugno 1990
n.142 . Le proposte relative all'elezione del Collegio non possono essere discusse e deliberate dal
Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo
che non adempiano al loro incarico, secondo le norme di legge e dello Statuto.
Non possono essere eletti Revisori dei conti e se eletti decadono da componenti il Collegio:
i membri dei comitati regionali di controllo e relative sezioni;
i Consiglieri comunali, di Circoscrizione e gli Assessori e i loro parenti o affini entro il quinto
grado;
gli amministratori, dipendenti, Revisori delle aziende comunali e delle società a partecipazione
comunale;
gli amministratori, Consiglieri e dipendenti di Comuni, Province, Comunità Montane della Regione
Sardegna;
i Revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o Tesoriere del Comune;
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
È causa di decadenza dalla carica di Revisore la cancellazione o la sospensione dal ruolo dell'Albo dei
Revisori ufficiali dei conti, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché la mancata redazione della
relazione al conto consuntivo del Comune o la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre
riunioni consecutive del Collegio.
In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto
e in ogni caso entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del
Consiglio comunale. Il nuovo Revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del
Collegio.
Ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennità di funzione il cui ammontare è stabilito
dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.
Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal
presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità
delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono
immediatamente al Consiglio comunale.
Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 129.
Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni attribuite dalla legge e collabora con il
Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:
segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti
dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere
negativamente sul risultato dell'esercizio;
sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando
in base ad essi eventuali proposte;
partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio
comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente
tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su
particolari argomenti.
I Revisori dei conti non partecipano alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro
presenza alle sedute del Consiglio o delle Commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste dal
regolamento del Consiglio comunale.
Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle
vendite, alle permute, alle locazioni e agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con
l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei
contratti.
La stipulazione deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla
Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante: a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del
contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, e
i motivi che ne sono alla base.
Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente competente per
quella materia, o altro dirigente nominato dal Sindaco.
Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le
linee-guida dell'attività di controllo della gestione.
Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai
programmi, mediante le rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della
gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie e
organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in
termini quantitativi e qualificativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi
necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio
dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al
Consiglio comunale i provvedimenti necessari.
I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del
Comune costituito da due distinte parti: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. La
articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del
significato economico delle risultanze contabilizzate.
Il conto consuntivo è accompagnato da idonea documentazione volta ad esporre, per centri di gestione
economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai
centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed
eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le
indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni
in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi
e ai costi sostenuti.
Il Collegio dei Revisori dei conti attesa la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto
consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in
seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda
convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della
stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
Annualmente i risultati di gestione dovranno essere pubblicati su almeno un quotidiano un periodico
locale.
Il Comune attua, anche attraverso la costituzione di un ufficio apposito, forme di controllo economico
interno della gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale, riferita a
centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, e i riflessi che ne conseguono in materia di
rappresentazione contabile.
Tale controllo si basa sull'adozione del sistema della contabilità analitica, collegata alla contabilità
finanziaria attraverso sotto-classificazioni e evidenziazioni interne, impiegando procedure adeguate in
relazione alla organizzazione dell'Ente.
Il Regolamento di contabilità stabilisce tempi e modi dei controlli previsti nei commi precedenti.
CAPO SETTIMO: TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
Il servizio di Tesoreria è affidato dalla Giunta ad un istituto di credito che disponga di una sede
operativa nel territorio comunale.
La concessione, rinnovabile, è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima
quinquennale.
Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune e esegue il pagamento delle
spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa
disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della
riscossione. Per le entrate patrimoniali e assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la
forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria e ai servizi
dell'Ente che comportano maneggio di denaro.
Lo Statuto è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale N. 33 del 13/02/1995