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Quartu S.Elena Lo Statuto Comunale 1995 Titolo 8

TITOLO OTTAVO: GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO PRIMO: LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 124 La programmazione di bilancio

  1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.
  2. La relazione previsionale programmatica approvata dal Consiglio costituisce atto fondamentale di programmazione.
  3. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1. sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo e in particolare i programmi e gli obiettivi.
  4. Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini fissati dalla Legge, osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario e dell'equilibrio di bilancio.
  5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
  6. Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale e amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
  7. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Articolo 125 Gestione finanziaria

  1. Il Consiglio, la Giunta, i Consigli di Circoscrizione e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dal presente Statuto, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione.
  2. I dirigenti e il Segretario Generale, attenendosi ai criteri fissati con atto del Sindaco e con deliberazione della Giunta, adottano automaticamente gli atti di impegno relativi a spese concernenti l'ordinario funzionamento degli uffici, nei limiti e con modalità previste dal regolamento di contabilità, e quelli che si limitano ad accertare preesistenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione e ordinazione delle spese che siano consequenziali ad un atto emanato dagli organi del Comune. Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Comune, i dirigenti richiedono ai servizi di ragioneria l'emissione dei mandati a favore dei creditori.
  3. I dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.
  4. Le deliberazioni e gli atti che comunque autorizzino spese a carico del bilancio del Comune devono essere comunicati alla Ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo impegno di spesa, e non possono essere assunti senza l'attestazione della sussistenza della rispettiva copertura finanziaria.
  5. La Ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie attività di controllo, registrazione e vigilanza, può articolarsi in servizi.
  6. Nei settori in cui sia istituito un apposito servizio di ragioneria, il responsabile dello stesso, per gli stanziamenti di bilancio assegnati al settore specifico, adempie a tutte le funzioni attribuite alla Ragioneria nel campo della gestione finanziaria dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali operando, nell'esercizio di tali incombenze alle dirette dipendenze del Ragioniere capo e nell'osservanza delle istruzioni da questi impartite.
  7. I dirigenti devono adoperarsi affinché, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, le entrate afferenti gli uffici e i servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

Articolo 126 Ordinamento contabile del Comune

  1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme del presente Statuto.

Articolo 127 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

  1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale e suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
  2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descritti idonei per indirizzarne l'attuazione.
  3. Il programma comprende, relativamente alla spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
  4. Le previsione contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
  5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

CAPO SECONDO: L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Articolo 128 Le risorse per la gestione corrente

  1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricerca, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficace impiego di tali mezzi.
  2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
  3. Il Segretario Generale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire la finalità di cui al comma 2.

Articolo 129 Le risorse per gli investimenti

  1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
  2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma degli investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
  3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2 .
  4. Il Comune per il finanziamento di programmi pluriennali può ricorrere al credito obbligazionario.

CAPO TERZO: LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 130 La gestione del patrimonio

  1. Il Sindaco sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso un apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
  2. Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
  3. Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative agli stessi.
  4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, il Sindaco informa preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.
  5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore e essi non risultino di rilevanza artistica e storica o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
  6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con modalità stabilite dal regolamento.

CAPO QUARTO: LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 131 Il Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'articolo 57 della legge 8 giugno 1990 n.142 . Le proposte relative all'elezione del Collegio non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti.
  2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico, secondo le norme di legge e dello Statuto.
  3. Non possono essere eletti Revisori dei conti e se eletti decadono da componenti il Collegio:
    1. i membri dei comitati regionali di controllo e relative sezioni;
    2. i Consiglieri comunali, di Circoscrizione e gli Assessori e i loro parenti o affini entro il quinto grado;
    3. gli amministratori, dipendenti, Revisori delle aziende comunali e delle società a partecipazione comunale;
    4. gli amministratori, Consiglieri e dipendenti di Comuni, Province, Comunità Montane della Regione Sardegna;
    5. i Revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
    6. gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o Tesoriere del Comune;
    7. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
  4. È causa di decadenza dalla carica di Revisore la cancellazione o la sospensione dal ruolo dell'Albo dei Revisori ufficiali dei conti, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune o la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.
  5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto e in ogni caso entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il nuovo Revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.
  6. Ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.
  7. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
  8. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
  9. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
  10. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 129.
  11. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:
    1. segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
    2. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
    3. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
    4. partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
  12. I Revisori dei conti non partecipano alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio o delle Commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

CAPO QUINTO: APPALTI E CONTRATTI

Articolo 132 Procedure negoziali

  1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni e agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
  2. La stipulazione deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante: a) il fine che con il contratto s'intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, e i motivi che ne sono alla base.
  3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
  4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente competente per quella materia, o altro dirigente nominato dal Sindaco.

CAPO SESTO: IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Articolo 133 Finalità

  1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo della gestione.
  2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, mediante le rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
  3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie e organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualificativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
  4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

Articolo 134 Risultati di gestione

  1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da due distinte parti: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. La articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.
  2. Il conto consuntivo è accompagnato da idonea documentazione volta ad esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
  3. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
  4. Il Collegio dei Revisori dei conti attesa la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
  6. Annualmente i risultati di gestione dovranno essere pubblicati su almeno un quotidiano un periodico locale.

Articolo 135 Controllo economico della gestione

  1. Il Comune attua, anche attraverso la costituzione di un ufficio apposito, forme di controllo economico interno della gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale, riferita a centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, e i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazione contabile.
  2. Tale controllo si basa sull'adozione del sistema della contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria attraverso sotto-classificazioni e evidenziazioni interne, impiegando procedure adeguate in relazione alla organizzazione dell'Ente.
  3. Il Regolamento di contabilità stabilisce tempi e modi dei controlli previsti nei commi precedenti.

CAPO SETTIMO: TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Articolo 136 Tesoreria e riscossione delle entrate

  1. Il servizio di Tesoreria è affidato dalla Giunta ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel territorio comunale.
  2. La concessione, rinnovabile, è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale.
  3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune e esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
  4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali e assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
  5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria e ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.

 

Lo Statuto è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale N. 33 del 13/02/1995

 

Data documento: 1995

 

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La via per la pace, è la pace (M. K. Gandhi)

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Data Ultimo Aggiornamento: 2012-02-09

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