Costituzione della Repubblica Italiana
Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti
sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse
dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze.
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Articolo 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per
reati politici.
Articolo 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di
eguali dimensioni (1).
Parte Prima - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I - Rapporti civili
Articolo 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti della legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. è punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti
massimi della carcerazione preventiva.
Articolo 14
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo
le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume.
Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si
intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
Articolo 25
Nessuno può esser distolto dal giudice precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Articolo 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Articolo 27
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Articolo 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II - Rapporti etico-sociali
Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità familiare.
Articolo 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura
ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri
della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Articolo 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità,
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Articolo 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno diritto di
istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame
di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi per l'abilitazione
dell'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Articolo 34
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III. Rapporti economici
Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima
della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Articolo 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di
età per il lavoro salariale. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
esse, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Articolo 39
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione
che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto su riferisce.
Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Articolo 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e
i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà
privata può essere nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e
i diritti dello Stato sulla eredità.
Articolo 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazione di
monopoli ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Articolo 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti
a favore delle zone montane.
Articolo 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con
gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Articolo 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,
alla gestione delle aziende.
Articolo 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
Titolo IV. Rapporti politici
Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale
ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se
non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge.
Articolo 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale.
Articolo 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre
comuni necessità.
Articolo 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione, ai
pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Articolo 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio
dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Articolo 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
Articolo 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Parte Seconda - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I. Il Parlamento
Sezione I. Le Camere
Articolo 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce
in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti della Costituzione.
Articolo 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di
seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti (2).
Articolo 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei saggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Articolo 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Articolo 59
È senatore di diritto e a vita salvo rinunzia chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti
nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Articolo 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra (3).
Articolo 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
Articolo 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera
può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica
o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto
anche l'altra.
Articolo 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento
si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Articolo 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi
in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
Articolo 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Articolo 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità.
Articolo 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Articolo 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza (4).
Articolo 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II. La formazione delle leggi
Articolo 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Articolo 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto da alcuni.
Articolo 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,
se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La
procedura di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Articolo 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel
termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Articolo 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Articolo 75
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Articolo 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Articolo 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono
efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Articolo 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Articolo 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto
stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge (5).
Articolo 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di legge.
Articolo 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente ai quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Articolo 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Titolo II. Il Presidente della Repubblica
Articolo 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta.
Articolo 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda
dei diritti civili e politici. L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica. L'assegno e dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Articolo 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
Articolo 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che non possa adempirle, sono esercitate dal
Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione.
Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi
alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge,
i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Articolo 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in
tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (6).
Articolo 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Articolo 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Articolo 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III. Il Governo
Sezione I. Il Consiglio dei ministri
Articolo 92
Il Governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Articolo 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.
Articolo 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Articolo 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero,
le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Articolo 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per
i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale (7).
Sezione II. La Pubblica Amministrazione
Articolo 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Articolo 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III. Gli organi ausiliari
Articolo 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e
di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli
sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica
e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Articolo 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo della gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura
l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Titolo IV. La Magistratura
Sezione I. Ordinamento giurisdizionale
Articolo 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Articolo 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario. Non possono esser istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinare materie,
anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme
della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Articolo 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Articolo 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore
della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo
presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due
terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un terzo del Parlamento
in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni
di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono,
finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
Articolo 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
Articolo 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Le legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiamo quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Articolo 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre
sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro
della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto
per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Articolo 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli
estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Articolo 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Articolo 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia,
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II. Norme sulla giurisdizione
Articolo 111
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti
sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Articolo 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Articolo 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni
Articolo 114
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
Articolo 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella
Costituzione.
Articolo 116
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.
Articolo 117
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con
quelle di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; * viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione.
Articolo 118
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo
quello di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Articolo 119
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la
coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi
propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un
proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge dalla Repubblica.
Articolo 120
La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le
Regioni. Non può limitare il diritto del cittadino di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale
la loro professione, impiego o lavoro.
Articolo 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale
esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo
esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dalla Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo centrale.
Articolo 122
Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali
sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo
seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il
Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
Articolo 123
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica,
stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Articolo 124
Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Articolo 125
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da
un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati
casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Articolo 126
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano
compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare
una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio
regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della
Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Articolo 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione
da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata
nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della
Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione
o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel
termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di
interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Articolo 128
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Articolo 129
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni
provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un
ulteriore decentramento.
Articolo 130
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma
decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In
casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata
agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Articolo 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
* Piemonte; * Valle d'Aosta, * Lombardia; * Trentino-Alto Adige; * Veneto; *
Friuli-Venezia Giulia; * Liguria; * Emilia-Romagna; * Toscana; * Umbria; * Marche; * Lazio; * Abruzzi; *
Molise; * Campania; * Puglia; * Basilicata; * Calabria; * Sicilia; * Sardegna.
Articolo 132
Si può con legge costituzionale sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, o la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum e con leggi della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Articolo 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI. Garanzie costituzionali
Sezione I. La Corte costituzionale
Articolo 134
La Corte costituzionale giudica:
- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quella tra lo Stato
e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione (8).
Articolo 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie
e amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per
un triennio ed è rieleggibilità, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice. L'ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con
l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi
d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari (9).
Articolo 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Articolo 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono
stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni
della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è
promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si da luogo a referendum se la legge è
stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Articolo 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Disposizioni transitorie e finali
I.
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II.
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato
che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica
rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV.
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V.
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che
importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali
di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti
e dei Tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.
VII.
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione
la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei
limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano
alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione
dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
IX.
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze
delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme
generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l'art. 6.
XI.
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare
altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII.
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'art.
48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né
cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di
Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV.
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922,
valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV.
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI.
Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con
essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII.
L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla
legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la
stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, primo e
secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del D.L. 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta, scritta. L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo, é convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento
deputati.
XVIII.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio della Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore l'11 gennaio 1948. Il testo della
Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini
e dagli organi dello Stato.
NOTE:
1) foggia e uso dell'emblema di Stato R.D.L. 24 settembre 1923 n. 2072 convertito con modificazioni in Legge 24 dicembre n. 2064 e modificato dal Decreto Legge 5 maggio 1948 n. 535.
2) come modificato dalla Legge Costituzionale 9 febbraio 1963 n. 2 - art. 1.
3) come modificato dalla Legge Costituzionale 9 febbraio 1963 n. 2 - art. 3.
4) articolo così modificato dalla Legge Costituzionale 29 ottobre 1993, n.3.
5) articolo così modificato dalla Legge Costituzionale 6 marzo 1992 n. 1.
6) comma 2 modificato dalla Legge Costituzionale 4 novembre 1991 n. 1.
7) articolo così modificato dalla Legge Costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1.
8) come modificato dalla Legge Costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1.
9) come modificato dalla Legge Costituzionale 21 settembre 1988 e 5 ottobre 1988.
entrata in vigore 11 gennaio 1948
La Costituzione non è una materia
nella quale giovani e vecchi ignoranti possano cimentarsi alla ricerca di facili strade
per ingraziarsi i potenti di turno.
Meditate gente, meditate: eleggere qualcuno significa affidargli buona parte del nostro destino
e di quello dei nostri figli e nipoti.
Il PROTECT IP Act (forma breve del nome completo Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011),
chiamato anche PIPA, è una proposta di legge statunitense che si propone di accordare al governo e ai titolari di copyright maggiori strumenti
per limitare l'accesso "ai siti web canaglia, dediti alla pirateria e alla contraffazione di prodotti"
("rogue websites dedicated to infringing or counterfeit goods"),
in particolare quelli registrati al di fuori del territorio statunitense.
Nel PIPA è espressamente previsto che i motori di ricerca "rimuovano o disabilitino l'accesso al sito internet associato al nome a dominio indicato dall'ordinanza oppure rimuovano i link ai suddetti siti internet".
Tra gli intermediari individuati figurano anche i gestori dei sistemi DNS ai quali dovrebbe essere ordinato di prendere le misure atte a prevenire
che un dominio internet sia risolto nel suo indirizzo IP (filtraggio del DNS).
Riflessioni e domande
Allora perché nasce questa proposta? Alcuni risponderanno che è giusto tutelare gli investimenti fatti dalle aziende per creare i prodotti,
ma di fatto queste tutele esistono già, molti di voi ricordano come è andata a finire la lite decennale tra la Apple e la Microsoft...
Per conoscere ulteriori informazioni sul PIPA e SOPA (Stop Online Piracy Act).
Internet: un percorso verso la Democrazia - Novembre 2000 Quartu Sant'Elena
Internet e Democrazia: Normativa, Appunti, Informazioni e Considerazioni - Revisione 1.4 Agosto 2009
La pubblicazione di testi relativi a Leggi, Regolamenti e Normative non ha carattere di ufficialità
Data Ultimo Aggiornamento:
2012-04-28
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