Statuto speciale per la Sardegna Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3
LO STATUTO SARDO ANNO 1948
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. - Statuto speciale per la Sardegna.
Titolo I Costituzione della Regione
1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di
personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile,
sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
2. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.
Titolo II Funzioni della Regione
3. In armonia con la costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione
e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario
e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione
relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civili;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di enti locali.
4. Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato,
la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario,
delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito
di carattere regionale; relative autorizzazioni;
c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
g) assunzione di pubblici servizi;
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanità pubblica;
l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.
5. Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare
alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica,
emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichità e belle arti;
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
6. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a
norma degli articoli 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali delle leggi della Repubblica.
Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
Titolo III - Finanze - demanio e patrimonio
7. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi
della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
8. Le entrate della Regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e
sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della Regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie,
sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della
regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel
territorio della regione;
d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23,
DPR 29 settembre 1973, n.600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella
regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli
stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e
commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che
prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale; per ritenute alla fonte
operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a
soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale
spettano per intero allo Stato;
e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti prodotti che ne siano
gravati, percette nel territorio della regione;
f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa
ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della
regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo
38-bis, DPR.26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni da determinarsi preventivamente per ciascun
anno finanziario di intesa fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le
funzioni normali della regione;
h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
i) da imposte e tasse sul turismo ed altri tributi propri che la Regione ha
facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Statuto;
l) dei redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche
e di trasformazione fondiaria.
9. La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri
tributi.
La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti con
domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella
regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni
idonea documentazione atta a comprovarla.
L'uffici finanziari dello Stato della regione sono tenuti a riferire alla Giunta
regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della
propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.
11. La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per
provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate
ordinarie.
12. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
Saranno istituiti nella Regione punti franchi.
- Sono esenti, per 20 anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di
lavoro e i materiali da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti
agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale.
- Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci
ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola.
13. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita
economica e sociale dell'isola.
14. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello
Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano
dello Stato, finché duri tale condizione.
I beni immobiliari situati nella regione, e che non sono di proprietà di alcuno, spettano
al patrimonio della Regione.
Titolo IV - Organi della Regione
15. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.
16. Il Consiglio regionale è composto da 80 consiglieri eletti a suffragio universale, diretto,
uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.
17. È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della
Regione.
L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle
Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10000
abitanti.
I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge
dello Stato.
18. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle
elezioni.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e
potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva
al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i 20 giorni dalla proclamazione degli eletti su
convocazione del presidente della Giunta regionale in carica.
19. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il presidente, l'ufficio di presidenza e
commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso addotta a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
20. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o su richiesta
del Presidente, della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.
21. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei
suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza
speciale.
22. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
23. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano
giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e dalla Regione autonoma della Sardegna.
24. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.
25. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
26. I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.
27. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.
28. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo
sardo.
29. L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di
almeno diecimila elettori.
30. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una commissione, ed approvato dal
Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.
31. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla
Giunta.
L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
32. Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto a referendum popolare su
deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da 10000
elettori.
Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.
La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti
validamente espressi. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.
Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.
33. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e
promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo la rinvii al Consiglio regionale con rilievo
che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
è promulgata se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la
questione di legittimità davanti alla corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi
davanti alle Camere.
Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non
sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del
presente articolo.
Le leggi sono promulgate dal presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione,
salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
34. Il presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della
Regione.
35. Il presidente della Giunta regionale è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.
36. Il presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti,
subito dopo la nomina del presidente del Consiglio e dell'ufficio di presidenza.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo secondo
scrutinio, a maggioranza relativa.
37. I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, sono
nominati dal Consiglio, su proposta del presidente della Giunta.
La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del
Consiglio determina le dimissioni della Giunta.
38. I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche esse
non ne facciano parte.
39. L'ufficio del presidente della Giunta regionale e di membro della Giunta è incompatibile con
qualsiasi altro ufficio pubblico.
40. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale
sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di
anzianità.
41. Contro i provvedimenti di membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami
dell'amministrazione è dato ricorso la Giunta, che decide con decreto del suo presidente. Tale decreto
costituisce provvedimento definitivo.
42. Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.
Titolo V - Enti locali
43. Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.
Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle
province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con
referendum.
44. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali e
avvalendosi dei loro uffici.
45. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio
nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
46. Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei
limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.
Titolo VI - Rapporti fra lo Stato e la Regione
47. Il presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri,
quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
48. Un rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate
e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
49. Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine
pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal presidente della
Giunta regionale, che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.
50. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla costituzione al
presente statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della
Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto
analoghi atti o violazioni.
Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni di
altra causa, non sia in grado di funzionare.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la comunicazione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver
luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio è convocato dalla commissione entro 20 giorni dalle elezioni.
51. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che
interessano la Regione.
La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un
provvedimento dello Stato in materia economica finanziaria risulti manifestamente dannosa all'isola, può
chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità ed urgenza, può
provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della costituzione.
52. La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il
Governo intenda stipulare con stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.
La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo
specifico interesse.
53. La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione
dei servizi nazionali di comunicazione trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente
interessarla.
Titolo VII - Revisione dello statuto
54. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale
o da almeno ventimila elettori.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare
sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime suo parere entro un mese.
Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle
Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il presidente della Giunta regionale può indire un
referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda
deliberazione.
Le disposizioni del titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi
ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione. Le
disposizioni concernenti le materie indicate nell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica possono
essere modificate con le norme previste nello stesso articolo.
Titolo VIII - Norme transitorie e finali
55. Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima
elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata
in vigore del presente Statuto.
La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'articolo 16 dello
Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con
decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.
Le circoscrizioni elettorali sono determinati in corrispondenza delle attuali province.
56. Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto
Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli
uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto. Tali
norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto
legislativo.
57. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente
disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
58. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il PROTECT IP Act (forma breve del nome completo Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011),
chiamato anche PIPA, è una proposta di legge statunitense che si propone di accordare al governo e ai titolari di copyright maggiori strumenti
per limitare l'accesso "ai siti web canaglia, dediti alla pirateria e alla contraffazione di prodotti"
("rogue websites dedicated to infringing or counterfeit goods"),
in particolare quelli registrati al di fuori del territorio statunitense.
Nel PIPA è espressamente previsto che i motori di ricerca "rimuovano o disabilitino l'accesso al sito internet associato al nome a dominio indicato dall'ordinanza oppure rimuovano i link ai suddetti siti internet".
Tra gli intermediari individuati figurano anche i gestori dei sistemi DNS ai quali dovrebbe essere ordinato di prendere le misure atte a prevenire
che un dominio internet sia risolto nel suo indirizzo IP (filtraggio del DNS).
Riflessioni e domande
Allora perché nasce questa proposta? Alcuni risponderanno che è giusto tutelare gli investimenti fatti dalle aziende per creare i prodotti,
ma di fatto queste tutele esistono già, molti di voi ricordano come è andata a finire la lite decennale tra la Apple e la Microsoft...
Per conoscere ulteriori informazioni sul PIPA e SOPA (Stop Online Piracy Act).
Internet: un percorso verso la Democrazia - Novembre 2000 Quartu Sant'Elena
Internet e Democrazia: Normativa, Appunti, Informazioni e Considerazioni - Revisione 1.4 Agosto 2009
La pubblicazione di testi relativi a Leggi, Regolamenti e Normative non ha carattere di ufficialità
Data Ultimo Aggiornamento:
2012-04-28
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