Internet e Democrazia: articoli citati dallo Statuto Speciale per la Sardegna
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. - Statuto speciale per la Sardegna
Articoli tratti dallo Statuto Sardo
Titolo I Costituzione della Regione
Articolo 1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita
di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile,
sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Articolo 2. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.
Titolo II Funzioni della Regione
Articolo 3. In armonia con la costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
- a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f) edilizia ed urbanistica;
- g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
- h) acque minerali e termali;
- i) caccia e pesca;
- l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- n) usi civili;
- o) artigianato;
- p) turismo, industria alberghiera;
- q) biblioteche e musei di enti locali.
Articolo 4. Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato,
la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
- a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio,
delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale;
relative autorizzazioni;
- c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
- g) assunzione di pubblici servizi;
- h) assistenza e beneficenza pubblica;
- i) igiene e sanità pubblica;
- l) disciplina annonaria;
- m) pubblici spettacoli.
Articolo 5. Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli,
la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica,
emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
- a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
- b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
- c) antichità e belle arti;
- d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
Ulteriori informazioni:
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Il PROTECT IP Act (forma breve del nome completo Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011),
chiamato anche PIPA, è una proposta di legge statunitense che si propone di accordare al governo e ai titolari di copyright maggiori strumenti
per limitare l'accesso "ai siti web canaglia, dediti alla pirateria e alla contraffazione di prodotti"
("rogue websites dedicated to infringing or counterfeit goods"),
in particolare quelli registrati al di fuori del territorio statunitense.
Nel PIPA è espressamente previsto che i motori di ricerca "rimuovano o disabilitino l'accesso al sito internet associato al nome a dominio indicato dall'ordinanza oppure rimuovano i link ai suddetti siti internet".
Tra gli intermediari individuati figurano anche i gestori dei sistemi DNS ai quali dovrebbe essere ordinato di prendere le misure atte a prevenire
che un dominio internet sia risolto nel suo indirizzo IP (filtraggio del DNS).
Riflessioni e domande
Allora perché nasce questa proposta? Alcuni risponderanno che è giusto tutelare gli investimenti fatti dalle aziende per creare i prodotti,
ma di fatto queste tutele esistono già, molti di voi ricordano come è andata a finire la lite decennale tra la Apple e la Microsoft...
Per conoscere ulteriori informazioni sul PIPA e SOPA (Stop Online Piracy Act).
Internet: un percorso verso la Democrazia - Novembre 2000 Quartu Sant'Elena
Internet e Democrazia: Normativa, Appunti, Informazioni e Considerazioni - Revisione 1.4 Agosto 2009
La pubblicazione di testi relativi a Leggi, Regolamenti e Normative non ha carattere di ufficialità
Data Ultimo Aggiornamento:
2012-01-29
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