Sito Fontesarda Menu di Accesso Rapido: Contenuto della Pagina | Collegamento Pagina Principale | Inizio Pagina e Menu Rapido | Lista Spalla Sinistra | Lista Spalla Destra | Mappa del Sito | Informazioni sulla Sardegna | Funghi in Sardegna | Racconti in Bacheca | Sezione Viaggi | Fine Pagina
Logo FonteSarda (Fonte Sarda)  Internet un percorso verso la Democrazia Informazioni - Internet a path toward the Democracy La Bandiera della Pace Contro tutte le Guerre
Pagina Principale Letture
G.A.D. Pub.01
G.A.D. Pub.02

Tesi Internet e Democrazia Capitolo 1 le Fonti del Diritto Amministrativo

  1. Concetti e caratteristiche principali del diritto amministrativo
  2. Cenni sulle fonti del diritto in generale
  3. I Rapporti tra le fonti del diritto

 

1. Concetti e caratteristiche principali del diritto amministrativo

Considerato che intendiamo discutere di un percorso con cui il cittadino giunge a poter usufruire in modo responsabile e democratico di strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie e che questo percorso può giungere a reali obiettivi anche tramite l'adozione di specifiche norme idonee ad attuare maggiori diritti per il cittadino, riteniamo utile inserire un breve accenno sulle fonti del diritto.

Possiamo assumere, anche secondo l'opinione più comune in letteratura, che il diritto amministrativo riguardi l'organizzazione, i mezzi e le forme dell'attività della pubblica amministrazione, nonché i rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati.

Il diritto amministrativo italiano presenta le seguenti principali caratteristiche:

- è diritto pubblico interno: in quanto deriva dalla volontà espressa dallo Stato e regola i rapporti in cui uno dei soggetti è necessariamente lo Stato stesso o un ente pubblico, cioè la pubblica amministrazione, nell'esercizio della potestà amministrative;

- autonomo: in quanto utilizza principi e regole proprie diverse da quelle di altri settori del diritto;

- comune: in quanto applicabile a tutti i soggetti che fanno parte dell'ordinamento e non soltanto a determinate categorie;

- a oggetto variabile: in quanto la pubblica amministrazione, col passar del tempo, persegue obiettivi diversi attribuendo a se stessa o lasciando ad altri la gestione di alcuni settori (vedi enti strumentali dello Stato).

 

2. Cenni sulle fonti del diritto in generale

L'espressione stessa "fonte del diritto" indica ciò da cui ha origine la norma giuridica. Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti di produzione normativa e che costituiscono, nel loro insieme, l'ordinamento giuridico statale. Dato il numero rilevante e la loro la complessità le fonti del diritto possono essere suddivise in diverse categorie.

Per citare un esempio, esposto anche nel corso tenuto a Quartu Sant'Elena dal Prof. V. Papadia sui principi di diritto costituzionale e amministrativo, le fonti specifiche possono essere classificate nel modo seguente:

- Fonte super Primaria: Costituzione, Leggi Costituzionali e Statuti Regionali;

- Fonte Primaria: Leggi o Atti aventi forza di Legge;

- Fonte Normativa para Legislativa: Statuto della Provincia e del Comune;

- Fonte Secondaria: Regolamenti;

- Norme Corporative: abrogate ex D.Lgs 09/08/1943, n. 721;

- Gli usi: se richiamati in norme, Agricoltura, Commercio, Industria, etc.

 

Fonti primarie e subprimarie

Sono fonti soggette soltanto alla Costituzione le leggi ordinarie del Parlamento, i decreti legge del Governo, i decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale (fonti primarie di 1° grado), gli Statuti delle Regioni ordinarie, le leggi regionali, le leggi delle province di Trento e Bolzano, le leggi regionali delegate dallo Stato, i decreti legislativi del Governo (fonti primarie di 2° grado).

Inoltre, le fonti del diritto in generale possono essere classificate in modo da ricondurle ad altri grandi insiemi omogenei, ovvero:

 

Fonti-Atto e Fonti-Fatto

Le prime sono le manifestazioni di volontà di organi o enti specifici cui l'ordinamento ha attribuito la facoltà di produrre norme giuridiche, le seconde, invece, sono i comportamenti e o gli atti giuridici che l'ordinamento stesso assume come idonei a produrre norme.

 

Fonti di cognizione e di produzione

Le fonti di cognizione sono atti che servono ad agevolare la conoscenza di norme esistenti mentre le seconde sono gli atti e i fatti in grado di supportare la produzione della normativa giuridica.

 

Diritto scritto e non scritto

Il diritto scritto è quello contenuto comunemente negli atti giuridici, mentre il diritto non scritto assume una sua connotazione e valenza giuridica attraverso il ripetersi di comportamenti giuridicamente rilevanti, ovvero usi e consuetudini.

 

3. I Rapporti tra le fonti del diritto

La pluralità di fonti esistenti negli ordinamenti giuridicamente più avanzati presuppone necessariamente delle regole che possano disciplinare le relazioni fra le fonti, per evitare che queste si ostacolino a vicenda. Inoltre, i rapporti tra le fonti possono essere regolate da tre criteri generali: cronologico, gerarchico e di competenza.

 

 Pagina Precedente   Pagina Successiva 

 

Il PROTECT IP Act (forma breve del nome completo Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011), chiamato anche PIPA, è una proposta di legge statunitense che si propone di accordare al governo e ai titolari di copyright maggiori strumenti per limitare l'accesso "ai siti web canaglia, dediti alla pirateria e alla contraffazione di prodotti" ("rogue websites dedicated to infringing or counterfeit goods"), in particolare quelli registrati al di fuori del territorio statunitense.

Nel PIPA è espressamente previsto che i motori di ricerca "rimuovano o disabilitino l'accesso al sito internet associato al nome a dominio indicato dall'ordinanza oppure rimuovano i link ai suddetti siti internet". Tra gli intermediari individuati figurano anche i gestori dei sistemi DNS ai quali dovrebbe essere ordinato di prendere le misure atte a prevenire che un dominio internet sia risolto nel suo indirizzo IP (filtraggio del DNS).

Riflessioni e domande

Allora perché nasce questa proposta? Alcuni risponderanno che è giusto tutelare gli investimenti fatti dalle aziende per creare i prodotti, ma di fatto queste tutele esistono già, molti di voi ricordano come è andata a finire la lite decennale tra la Apple e la Microsoft... Per conoscere ulteriori informazioni sul PIPA e SOPA (Stop Online Piracy Act).


Internet: un percorso verso la Democrazia - Novembre 2000 Quartu Sant'Elena

Internet e Democrazia: Normativa, Appunti, Informazioni e Considerazioni - Revisione 1.4 Agosto 2009

La pubblicazione di testi relativi a Leggi, Regolamenti e Normative non ha carattere di ufficialità

Data Ultimo Aggiornamento: 2012-01-29

G.A.D. dx01

NO Al Nucleare No alle Scorie Nucleari in Sardegna

G.A.D. Pub.dx02

La Rete Piccolo Mondo - Scopri la Sardegna

La Costituzione non è una materia nella quale giovani e vecchi ignoranti possano cimentarsi...

FonteSarda.it Inizio Pagina
JS CSS Validation Code  © FonteSarda 2000-2012