Tesi Internet e Democrazia Capitolo 3 Norme Comunitarie e Ordinamento Nazionale
- Diritto comunitario e ordinamento nazionale
- Regolamenti e Direttive
- Rapporti fra diritto comunitario e diritto interno
1. Diritto comunitario e ordinamento nazionale
In attesa che l'Europa si doti di una propria "Costituzione" e che gli stati membri stabiliscano l'ambito
delle rispettive competenze, per effetto dell'adesione del nostro paese alla Comunità Europea,
in generale registriamo, come rilevato dal Sandulli, un significativo aumento delle fonti primarie.
Infatti gli organi della Comunità Europea emettono atti normativi (regolamenti comunitari,
direttive e decisioni) vincolanti per gli in Stati membri della Comunità.
2. Regolamenti e Direttive
Secondo quanto dispone l'articolo 189 del trattato della Comunità Europea,
i regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi
e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Le direttive invece sono immediatamente vincolanti per uno Stato membro
per quanto riguarda i risultati da raggiungere, mentre permane la competenza degli organi nazionali
in merito alla forma e ai mezzi con cui conseguirlo.
Dobbiamo ricordare che la Corte di Giustizia, quando la direttiva europea stabilisca un obbligo specifico e senza condizioni,
e qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla direttiva stessa fa carico direttamente allo Stato inadempiente
di salvaguardare i diritti soggettivi dei cittadini attraverso l'operato dei giudici nazionali.
Tra le direttive della CE volte ad agevolare l'uso delle firme elettroniche
e a contribuire al loro riconoscimento giuridico citiamo la Direttiva del 13 dicembre 1999.
L'importanza di tale direttiva nasce da una serie di considerazioni e di prese di coscienza fatte a livello europeo.
Infatti, da una parte le comunicazioni elettroniche e il commercio elettronico sempre crescente necessitano
di firme elettroniche e dei servizi ad esse relativi, atti a consentire l'autenticazione dei dati;
dall'altra la divergenza delle norme in materia di riconoscimento giuridico delle firme elettroniche
e di accreditamento dei prestatori di servizi di certificazione negli Stati membri
può costituire un limite eccessivo all'uso delle comunicazioni elettroniche,
del commercio elettronico e quindi allo sviluppo in generale.
Al fine di agevolare i servizi di certificazione transfrontalieri con paesi terzi
e il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche avanzate che hanno origine in paesi terzi
è necessario un quadro giuridico uniforme.
La problematica specifica della firma digitale viene trattata in modo più approfondito
nel capitolo "Internet il problema della sicurezza".
3. Rapporti fra diritto comunitario e diritto interno
Se in altri paesi la prevalenza del diritto comunitario viene riconosciuto direttamente dalla Costituzione,
in Italia e quindi nel nostro ordinamento ha trovato un riconoscimento effettivo soltanto di recente
e per via giurisprudenziale (vedi sentenza Corte Costituzionale 10 novembre 1994, n. 384).
Aggiungiamo inoltre che normalmente i rapporti con la Comunità Europea hanno rappresentato uno stimolo
in molte materie anche sociali e commerciali, purtroppo,
è altrettanto doveroso affermare che lo Stato italiano spesso si è mostrato "lento"
nell'attuare le modifiche al proprio ordinamento, privilegiando le azioni riferibili ad alcune forme progettuali.
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Il PROTECT IP Act (forma breve del nome completo Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011),
chiamato anche PIPA, è una proposta di legge statunitense che si propone di accordare al governo e ai titolari di copyright maggiori strumenti
per limitare l'accesso "ai siti web canaglia, dediti alla pirateria e alla contraffazione di prodotti"
("rogue websites dedicated to infringing or counterfeit goods"),
in particolare quelli registrati al di fuori del territorio statunitense.
Nel PIPA è espressamente previsto che i motori di ricerca "rimuovano o disabilitino l'accesso al sito internet associato al nome a dominio indicato dall'ordinanza oppure rimuovano i link ai suddetti siti internet".
Tra gli intermediari individuati figurano anche i gestori dei sistemi DNS ai quali dovrebbe essere ordinato di prendere le misure atte a prevenire
che un dominio internet sia risolto nel suo indirizzo IP (filtraggio del DNS).
Riflessioni e domande
Allora perché nasce questa proposta? Alcuni risponderanno che è giusto tutelare gli investimenti fatti dalle aziende per creare i prodotti,
ma di fatto queste tutele esistono già, molti di voi ricordano come è andata a finire la lite decennale tra la Apple e la Microsoft...
Per conoscere ulteriori informazioni sul PIPA e SOPA (Stop Online Piracy Act).
Internet: un percorso verso la Democrazia - Novembre 2000 Quartu Sant'Elena
Internet e Democrazia: Normativa, Appunti, Informazioni e Considerazioni - Revisione 1.4 Agosto 2009
La pubblicazione di testi relativi a Leggi, Regolamenti e Normative non ha carattere di ufficialità
Data Ultimo Aggiornamento:
2012-01-29
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