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Tesi Internet e Democrazia Capitolo 7 Il Protocollo Informatico

  1. Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428
  2. Il Protocollo informatico e l'A.I.P.A.
  3. La Deliberazione AIPA, 30 Luglio 1998, n. 24

 

1. DPR 20 ottobre 1998, n. 428

Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche

Il regolamento nella prima sezione emana le disposizioni per il protocollo informatico; stabilisce le definizioni relative a:

  • - pubbliche amministrazioni;
  • - gestione dei documenti;
  • - sistema di protocollo informatico;
  • - segnatura di protocollo;

Stabilisce, inoltre, le regole per la gestione dei documenti con sistemi informativi automatizzati; per le amministrazioni il compito di individuare gli uffici coinvolti nella gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee. prevede, in sede di prima applicazione, che le amministrazioni centrali dello Stato provvedano alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di protocollo esistenti presso le direzioni generali.

Il regolamento detta quindi le regole per i requisiti del sistema di protocollo informatico atte a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati, nonché la corretta e puntuale registrazione dei documenti in entrata o in uscita e il loro agevole reperimento.

 

2. Il Protocollo informatico e l'A.I.P.A. (vedi regole tecniche del 1998)

Il decreto stabilisce le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, nonché il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico.

Stabilisce, inoltre, le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428.

 

L'AIPA

L'Autorità per l'Informatica nelle Pubbliche Amministrazioni, conosciuta meglio come AIPA, è stata sin dalla sua istituzione (vedi articolo 4 del Decreto Legislativo 39/1993) in primo piano per la promozione, l'utilizzo e la regolamentazione dell'informatica nella pubblica amministrazione ( 1).

La gestione dei flussi dei documenti costituisce uno dei principali processi di supporto a servizio delle attività primarie di una amministrazione. Da un'indagine conoscitiva svolta dall'A.I.P.A. nel 1994 è risultato che, a fronte si oltre 10.000 unità organizzative della sola P.A. centrale in qualche modo connesse con i processi di gestione del protocollo e dell'archiviazione, esiste un grado di informatizzazione di questi processi intorno al 10%. Questo fatto mette in evidenza due aspetti fondamentali delle nostre pubbliche amministrazioni: da un lato una mancanza di efficienza, dall'altra una manifesta mancanza di risorse finanziarie per quanto concerne le piccole realtà degli enti locali.

L'impegno dell'AIPA sul tema della gestione automatizzata dei flussi documentali e sul protocollo informatico si è concretizzato negli ultimi anni attraverso numerose iniziative, tra i quali citiamo: lo studio di prefattibilità GEDOC e le "Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni, il finanziamento di progetti per alcune amministrazioni e una consistente attività di regolamentazione tecnica che ha dato luogo alla predisposizione del DPR 428/1998 per la tenuta del protocollo informatico da parte delle amministrazioni.

Lo schema di regole tecniche approvato dall'AIPA alla fine del 1999 ha subito dei cambiamenti che hanno portato alla definizione di una nuova versione del decreto approvata il 31 agosto del 2000.

Questo secondo schema prevede un allargamento delle amministrazioni destinatarie del titolo III a tutte le amministrazioni definite dal D.Lgs 29/1993 e, attualmente, si è in attesa dell'emanazione del corrispondente Decreto del Presidente del Consiglio.

L'AIPA sta svolgendo, quindi, un ruolo centrale verso la pubblica amministrazione non solo fornendo un supporto informativo, ma anche di consulenza diretta ed indirizzo. L'azione dell'AIPA abbraccia sia l'attività di regolamentazione e di analisi preliminare, ma anche il campo fondamentale delle realizzazioni sperimentali. Attraverso le quali è possibile verificare sul campo la maturità di alcune scelte tecnologiche e allo stesso tempo rendere disponibili dei prototipi che possono essere utilizzati come modello di riferimento per le altre amministrazioni.

 

3. La Deliberazione AIPA, 30 Luglio 1998, n. 24

Regole tecniche per l'uso di supporti ottici.

 

Annotazioni

  • 1) L'AIPA è stata sostituita nel 2003 dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, istituito con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
  • 2) Il Centro nazionale subentra così all'Autorità per l'informatica - istituita nel 1993 - mutuandone tutte le prerogative e le attività che le erano state assegnate con il decreto legislativo n. 39 del 1993, che resta in vigore.

 

Il nuovo organismo "opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio".
Il Centro nazionale per l'informatica dovrà caratterizzarsi per la capacità di supportare il Ministro nella proposizione ed elaborazione di politiche per l'innovazione non solo nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali, ma anche nei confronti di cittadini e imprese.

 

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Il PROTECT IP Act (forma breve del nome completo Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011), chiamato anche PIPA, è una proposta di legge statunitense che si propone di accordare al governo e ai titolari di copyright maggiori strumenti per limitare l'accesso "ai siti web canaglia, dediti alla pirateria e alla contraffazione di prodotti" ("rogue websites dedicated to infringing or counterfeit goods"), in particolare quelli registrati al di fuori del territorio statunitense.

Nel PIPA è espressamente previsto che i motori di ricerca "rimuovano o disabilitino l'accesso al sito internet associato al nome a dominio indicato dall'ordinanza oppure rimuovano i link ai suddetti siti internet". Tra gli intermediari individuati figurano anche i gestori dei sistemi DNS ai quali dovrebbe essere ordinato di prendere le misure atte a prevenire che un dominio internet sia risolto nel suo indirizzo IP (filtraggio del DNS).

Riflessioni e domande

Allora perché nasce questa proposta? Alcuni risponderanno che è giusto tutelare gli investimenti fatti dalle aziende per creare i prodotti, ma di fatto queste tutele esistono già, molti di voi ricordano come è andata a finire la lite decennale tra la Apple e la Microsoft... Per conoscere ulteriori informazioni sul PIPA e SOPA (Stop Online Piracy Act).


Internet: un percorso verso la Democrazia - Novembre 2000 Quartu Sant'Elena

Internet e Democrazia: Normativa, Appunti, Informazioni e Considerazioni - Revisione 1.4 Agosto 2009

La pubblicazione di testi relativi a Leggi, Regolamenti e Normative non ha carattere di ufficialità

Data Ultimo Aggiornamento: 2012-01-29

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