Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Articoli Principali sul Diritto di Accesso ai documenti
Breve panoramica
Le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Con la legge n. 241 del 1990 i principi contenuti nella legge n. 142/90 vengono ulteriormente sviluppati
attraverso l'individuazione di criteri di economicità, efficacia e pubblicità che devono indirizzare gli atti
della pubblica amministrazione (articolo 1). Si prevedono quindi termini precisi per i
procedimenti (articolo 2) e la necessità di motivare ogni provvedimento amministrativo
(articolo 3). Le pubbliche amministrazioni sono tenute inoltre a determinare per ciascun
tipo di provvedimento un responsabile, una sorta di interfaccia tra il cittadino e la P.A.
(articoli. 4, 5, 6) tenuto a rendere conto dei tempi e delle scelte effettuate. La legge stabilisce
inoltre le forme di partecipazione al procedimento per la tutela di interessi pubblici o privati
(artt. 7, 8, 9) e le norme relative all'accesso, al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale (articoli 22 e 27).
Un altro aspetto importante della legge 241/90 in materia di trasparenza è espresso nell'articolo
12, in cui si parla di concessione di contributi a privati da parte di pubbliche amministrazioni che
devono essere concessi nel pieno rispetto di regole e criteri preventivamente stabiliti.
Capo I - PRINCIPI
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio,
la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già
direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad
iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal
comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della
presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere.
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Capo II - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione
del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1
dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
1. Il responsabile del procedimento:
- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo
14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione.
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Capo III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo
8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed
a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento.
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove
siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero,
nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità,
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano,
ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti
per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività
della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme
le particolari norme che li regolano.
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Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indíce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute
tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata,
non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi
della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza
stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate,
qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere
il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o,
in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere
rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e
della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità,
dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1,
quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione,
da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza
per l'adozione dei pareri loro richiesti.
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che
per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino
esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati
dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche
ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni
che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni
danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati
in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o
di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o
altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui
l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso
su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente.
In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato,
il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività
può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia,
ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità
degli accertamenti richiesti.
3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari
e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio
dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate,
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso
e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici
e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe
o equipollenti a quelle previste dal presente articolo
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui
la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta,
permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento
di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti,
in relazione alla complessità del rispettivo procedimento,
dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse,
l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato,
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari
e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o
equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato
deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi
ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza
dell'atto di assenso dell'amministrazione o di difformità di esso si applicano anche
nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20
in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
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Capo V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate
adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1,
dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di
pubblici servizi.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti
previsti dall'ordinamento.
2. dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso
e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) la politica monetaria e valutaria;
- c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
- d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici.
. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1° aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a
quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia
è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione
che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma
4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una
pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo
27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e
a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti
indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due
deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge
2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo
in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione
annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al
Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che
siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla
medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di
Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi
previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
(...omissis...)
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Capo VI - Disposizioni finali
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge
nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono
principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà
o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni
è ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi
di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà
in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.
Il PROTECT IP Act (forma breve del nome completo Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011),
chiamato anche PIPA, è una proposta di legge statunitense che si propone di accordare al governo e ai titolari di copyright maggiori strumenti
per limitare l'accesso "ai siti web canaglia, dediti alla pirateria e alla contraffazione di prodotti"
("rogue websites dedicated to infringing or counterfeit goods"),
in particolare quelli registrati al di fuori del territorio statunitense.
Nel PIPA è espressamente previsto che i motori di ricerca "rimuovano o disabilitino l'accesso al sito internet associato al nome a dominio indicato dall'ordinanza oppure rimuovano i link ai suddetti siti internet".
Tra gli intermediari individuati figurano anche i gestori dei sistemi DNS ai quali dovrebbe essere ordinato di prendere le misure atte a prevenire
che un dominio internet sia risolto nel suo indirizzo IP (filtraggio del DNS).
Riflessioni e domande
Allora perché nasce questa proposta? Alcuni risponderanno che è giusto tutelare gli investimenti fatti dalle aziende per creare i prodotti,
ma di fatto queste tutele esistono già, molti di voi ricordano come è andata a finire la lite decennale tra la Apple e la Microsoft...
Per conoscere ulteriori informazioni sul PIPA e SOPA (Stop Online Piracy Act).
Internet: un percorso verso la Democrazia - Novembre 2000 Quartu Sant'Elena
Internet e Democrazia: Normativa, Appunti, Informazioni e Considerazioni - Revisione 1.4 Agosto 2009
La pubblicazione di testi relativi a Leggi, Regolamenti e Normative non ha carattere di ufficialità
Data Ultimo Aggiornamento:
2012-04-28
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