Legge 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, I
comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di Sussidiarietà di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi
localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato,
centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle
seguenti materie:
- a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
- b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
- e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
- f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni
referendarie escluse quelle regionali;
- h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
- i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- m) amministrazione della giustizia;
- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;
- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
- a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità
indipendenti;
- b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
- c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la
tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello
spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti
legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
- d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
- e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'unione europea e dagli accordi
internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto
degli obblighi derivanti dal Trattato sull'unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione
della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della
salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli
ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che
non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono
sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi
rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono
conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi
fondamentali:
- a) il principio di sussidiarietà con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni
territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le
dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di
funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni
amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
- c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti
divenuti superflui;
- d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'unione europea;
- e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di
identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o
attività amministrativa;
- f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con
l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
- g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a
garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
- h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse
caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
- i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite;
- l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:
- a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di
trasporto, di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli
enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la
domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali; prevedendo che i
costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino
l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni
siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
- b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione
che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio
pubblico che rispettino gli articoli 2 e 3 dei regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n.
1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano
entro l'1 gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi
operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio
del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per
incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e
extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi;
- c) definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti
di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di
interesse locale e regionale;
- d) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del
presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17, e 20, comma 5, per quanto possibile
individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in
particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel
commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda
le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle
aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della
razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e
dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il
sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento,
alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla
creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare
riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della, legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di
sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi
dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite
o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non
provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare entro i successivi novanta giorni,
sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed
enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà
ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della
medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a
livello di attività consultiva obbligatoria;
- b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo
alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la
soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
- c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa della disciplina per i casi di
dissenso;
- d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province
e delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti
dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla
Conferenza unificata.
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento,
qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia
di scelta del contraente uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture
relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni
alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei
predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di
stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le
modalità, di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati,
con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell'artico 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400. Gli schemi dei regolamenti sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si
atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al
controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle
attività e dei prodotti;
- b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi
e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti
dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi
ed alla valutazione dei risultati;
- c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla
elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa
dei costi rendimenti e risultati;
- d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati alla
allocazione annuale delle risorse;
- e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di
valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il
sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico,
con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400.
2. il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa
gli esiti delle attività di cui al comma 1.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a
funzioni e servizi che; per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono
attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati
con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117; primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente; riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate
le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica procedura;
- b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per Procedimenti tra loro analoghi;
- c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
- d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso
ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
- e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabilità anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a ,quelle di cui
all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni;
- f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
- g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata
adozione dei provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da
parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfetario a favore dei soggetti
richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che
assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte
del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. i servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto
dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando
esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità
di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i
procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
- a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni.
- b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e
coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
- c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a
garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il
tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università,
graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera
sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
- d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto
del Presidente della Repubblica il luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei
concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è
emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari
di cui all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme
di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione
delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché
testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
Informazioni: leggi e decreti - 1997-1998
Il PROTECT IP Act (forma breve del nome completo Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011),
chiamato anche PIPA, è una proposta di legge statunitense che si propone di accordare al governo e ai titolari di copyright maggiori strumenti
per limitare l'accesso "ai siti web canaglia, dediti alla pirateria e alla contraffazione di prodotti"
("rogue websites dedicated to infringing or counterfeit goods"),
in particolare quelli registrati al di fuori del territorio statunitense.
Nel PIPA è espressamente previsto che i motori di ricerca "rimuovano o disabilitino l'accesso al sito internet associato al nome a dominio indicato dall'ordinanza oppure rimuovano i link ai suddetti siti internet".
Tra gli intermediari individuati figurano anche i gestori dei sistemi DNS ai quali dovrebbe essere ordinato di prendere le misure atte a prevenire
che un dominio internet sia risolto nel suo indirizzo IP (filtraggio del DNS).
Riflessioni e domande
Allora perché nasce questa proposta? Alcuni risponderanno che è giusto tutelare gli investimenti fatti dalle aziende per creare i prodotti,
ma di fatto queste tutele esistono già, molti di voi ricordano come è andata a finire la lite decennale tra la Apple e la Microsoft...
Per conoscere ulteriori informazioni sul PIPA e SOPA (Stop Online Piracy Act).
Internet: un percorso verso la Democrazia - Novembre 2000 Quartu Sant'Elena
Internet e Democrazia: Normativa, Appunti, Informazioni e Considerazioni - Revisione 1.4 Agosto 2009
La pubblicazione di testi relativi a Leggi, Regolamenti e Normative non ha carattere di ufficialità
Data Ultimo Aggiornamento:
2012-04-28
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