1. Sono organi istituzionali del Comune il Sindaco, il Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale,
la Giunta, i Presidenti delle Circoscrizioni, i Consigli circoscrizionali.
2. Il Sindaco, il Consiglio Comunale e i consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio universale,
secondo le disposizioni vigenti.
3. Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la
realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
4. Sono organi burocratici del Comune: il Direttore Generale, il Segretario Generale e i Dirigenti.
5. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi comunali.
CAPO SECONDO: IL SINDACO
Art. 25 Ruolo e funzioni
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Quale Presidente della Giunta comunale coordina l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei
fini stabiliti nel documento programmatico.
4. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il
concorso degli Assessori e con la collaborazione, prestata secondo le sue direttive, del Direttore Generale,
del Segretario Generale e dei Dirigenti.
5. Quale Ufficiale di Governo sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune,
secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.
6. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi
stesse e dal presente Statuto.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei
regolamenti.
8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 26 Competenze
1. Il Sindaco quale organo di amministrazione:
a) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
b) sovraintende all'espletamento delle funzioni Statali e regionali attribuite o delegate al Comune e
ne riferisce al Consiglio;
c) può sospendere, motivando, l'adozione di atti specifici concernenti l'attività dei singoli
Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
d) ha la facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori l'adozione di atti e
provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito;
e) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programmazione con tutti i soggetti pubblici
e/o privati previsti dalla legge;
f) indice i comizi per i referendum comunali;
g) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni
e Società appartenenti al Comune svolgano gli obiettivi indicati dal Consiglio;
h) impartisce direttive al Direttore Generale, o al Segretario Generale, e ai Dirigenti in ordine agli
indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
i) esercita, mediante apposito decreto, sentita la Giunta, le funzioni d'indirizzo
politico-amministrativo volte a definire gli obiettivi ed i programmi da attuare a cura dei Dirigenti
responsabili dei settori organizzativi dell'Ente e verifica la rispondenza dei risultati in relazione alle
direttive impartite e alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; in tali casi ha poteri di
sostituzione e di avocazione, motivati esclusivamente dalla necessità e dalla urgenza;
l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, sentite le istanze di
partecipazione;
m) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo
Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Direttore Generale, al Segretario Generale o ai Dirigenti;
n) nomina i Dirigenti responsabili dei settori o di staff e attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
o) nomina, intuitu personae, il Direttore Generale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 267/2000 ed,
inoltre, anche extra dotazione organica i Dirigenti e/o funzionari di staff o i dipendenti di cui agli
articoli 90 e 110 del D.Lgs. 267/2000.
Art. 27 Vigilanza
1. Il Sindaco relativamente alle attribuzioni di vigilanza:
a) acquisisce, direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni e atti anche riservati;
b) promuove, tramite il Segretario o il Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative
sull'intera attività del Comune, nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n° 675;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune, ove non compiuti dai Dirigenti;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le società per azioni
appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale.
Art. 28 Attribuzioni per i servizi statali
1. Il Sindaco relativamente alle attribuzioni per i Servizi Statali:
a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica
di ufficiale di Polizia Giudiziaria;
b) sovraintende, emana direttive e esercita vigilanza sui servizi di competenza statale;
c) sovraintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza,
l'ordine pubblico e la protezione civile;
d) adotta provvedimenti contingibili e urgenti e assume le iniziative conseguenti;
e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;
2. Il Sindaco altresì, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di anagrafe della
popolazione ed adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
emana gli atti attribuiti da leggi e regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e
d'igiene pubblica; adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di Sanità ed
igiene, edilizia e polizia locale, a fini di pubblica incolumità.
Art. 29 Poteri d'ordinanza
1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre
l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o
comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Gli atti di cui ai comma precedente debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti
amministrativi.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di
cui al presente articolo e all'articolo 28.
4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione dei diretti interessati sono
stabilite dal presente Statuto, osservano le disposizioni dell'art. 26 della Legge 7/8/90 n. 241. Copia
degli atti suddetti dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo Consiliari, ai
Presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia e ai Presidenti delle circoscrizioni.
Art. 30 Rappresentanza e coordinamento
1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può
delegare un Assessore ad esercitare tale funzione.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di
programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale e, a seguito di periodiche consultazioni, coordinare gli orari degli esercizi commerciali
e dei servizi pubblici; gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di
armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali dei cittadini.
Nell'espletamento di tali competenze il Sindaco dovrà attivare forme di partecipazione e consultazione
secondo le norme e gli strumenti previsti dallo Statuto e dai regolamenti.
Art. 31 Decadenza dalla carica di Sindaco
1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
b) negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 32 Il Vicesindaco
1. Il Sindaco, per i casi di assenza o impedimento previsti dalla legge, nomina tra i componenti della
Giunta il Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni
unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco ne esercita
temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano per età.
CAPO TERZO: IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 33 Ruolo del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo Politico-Amministrativo.
2. Spetta al Consiglio individuare e interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in
relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione
operativa, esercitando su tali attività il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione
complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio
si riunisce in seduta segreta.
Art. 34 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
1. Il Consiglio Comunale definisce e esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i
principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente e adottando gli
atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale che comprendono i regolamenti per il
funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del
decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di
collaborazione con gli altri soggetti;
b) ai criteri generali che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per
l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione
amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi
degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento;
d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e alla definizione
degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e a quelli di programmazione
attuativa;
f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale,
definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della
gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta
attuazione e adottare risoluzioni:
a) per l'attuazione del documento degli indirizzi generali di governo;
b) per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi gestionali e l'operato della
organizzazione.
4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali
i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale,
concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina e in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la
necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati, sulla base di apposito curriculum
professionale risultante dall'albo dei rappresentanti del Comune, in enti, aziende, consorzi, organismi
societari e associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del
principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi e
avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale e interpretare, con tali atti, la
partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità nazionale, regionale, provinciale e di
area più vasta.
Art. 35 Funzioni di controllo politico-amministrativo e di gestione
1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità
stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che
hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi,
effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Il Consiglio Comunale per l'esercizio della funzione di controllo prevista dalle leggi e dal presente
Statuto:
a) individua le forme di collaborazione con il Collegio dei Revisori per l'esercizio congiunto
dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
b) stabilisce termini e modalità per la presentazione da parte della Giunta della relazione annuale
sull'attività gestionale con riferimento agli indirizzi fissati;
c) stabilisce le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo su istituzioni, consorzi,
aziende e società appartenenti al Comune per l'osservanza degli indirizzi e il raggiungimento degli
obiettivi;
d) detta criteri per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del comma 1. l'attività di controllo è esercitata nei
limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
4. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza
dell'attività dei soggetti e organizzazioni di cui al comma 1., con gli indirizzi generali dallo stesso
espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione
della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare
permanente competente, alla Giunta comunale e al Collegio dei Revisori dei conti dei risultati di cui al
comma precedente e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della
gestione.
6. La Giunta riferisce al Consiglio, almeno una volta all'anno, sullo stato di attuazione del Programma
Amministrativo e lo informa dei provvedimenti adottati.
Art. 36 Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'esercitare le funzioni fondamentali per
l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e per determinare gli indirizzi della politica amministrativa,
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali di cui al successivo art. 111 i regolamenti non di
competenza di altri organi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere
pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani
territoriali, urbanistici, particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra il Comune e altri Enti Pubblici, la costituzione e la modificazione di forme
associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento
di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati
o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che
non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della Giunta, del Direttore Generale, dei Dirigenti o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed
Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento
del Consiglio comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata
deliberazione, si provvede ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in
via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla
Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti
sia da altre disposizioni di legge vigenti sia da leggi successive, nonché gli atti relativi alle
dichiarazioni di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Comunali e alla loro surrogazione o
sostituzione.
Art. 37 Nomine dei rappresentanti
1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli
organi di enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o
controllati, ai sensi della lett. m, del comma 1° dell'art. 36 precedente.
2. Tali amministratori degli Enti delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla
carica oltre che per i casi previsti anche nel caso che il Consiglio Comunale approvi una mozione di
sfiducia costruttiva garantendo la contestuale nomina di altri amministratori rispetto a quelli revocati per
sfiducia o qualora risultino assenti non giustificati per tre sedute nel corso dell'anno solare.
Art. 38 Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
1. La funzione di programmazione propria del Consiglio Comunale si esprime in particolare nell'adottare,
al fine della predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzi sull'andamento
complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate, alle spese correnti e agli
investimenti.
2. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, coerenti con la scala
temporale dei documenti contabili, che impegnano il Sindaco e la sua Giunta e che devono esplicitare in
termini qualitativi e quantitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il
bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei
risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si
tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
3. Il Sindaco sentita la Giunta comunale periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per
settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la
congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
4. Anche al fine di garantire ai Consiglieri Comunali la possibilità di attivare il Comitato
Circoscrizionale di Controllo o il Comitato Regionale di Controllo nei casi e nelle forme di cui all'art.
127, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio vengono
tempestivamente inviate ai Consiglieri Comunali e ai Presidenti delle Circoscrizioni con le modalità
previste dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. Le Ordinanze dei Comitati di Controllo devono essere tempestivamente inviate ai Capi Gruppo
consiliari.
6. Per la richiesta di sottoporre le delibere di Giunta e del Consiglio Comunale al controllo di
legittimità dell'organo regionale competente occorre la sottoscrizione di tre Consiglieri assegnati al
Comune, per gli argomenti indicati nell'art. 29 della L.R. 13 dicembre 1994, n. 38 e successive
modificazioni ed integrazioni.
7. Il Sindaco e gli Assessori rispondono, nei termini previsti dal regolamento consiliare, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri. Il regolamento del
Consiglio disciplina in dettaglio la materia.
8. Per meglio garantire una precisa conoscenza dell'attività amministrativa nella sua globalità, le
Determinazioni dei Dirigenti, contestualmente alla pubblicazione nell'Albo Pretorio da effettuarsi al
momento della loro adozione, devono pervenire tempestivamente ai Capigruppo Consiliari.
Art. 39 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali
1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità e esercitano le loro funzioni senza vincolo di
mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
3. La carica di Consigliere è gratuita. Le indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabilite
dalla legge.
4. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e i provvedimenti sottoposti alla competenza
deliberativa del Consiglio;
b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di
risoluzioni;
c) esprimere in sede di Consiglio comunicazioni e raccomandazioni e formulare Ordini del Giorno.
5. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a) consultare i Dirigenti relativamente all'attività di gestione ad essi affidata;
b) ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende e enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie e
le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
c) ottenere dal Direttore Generale e/o dai Dirigenti dei settori e dalla direzione delle aziende od
enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo
mandato, in esenzione di spesa.
6. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti, nei casi
specificatamente previsti dalla legge.
7. Il Consigliere che per motivi personali, professionali o di altra natura abbia interesse in una
deliberazione, ovvero quando questa coinvolga soggetti a lui affini entro il quarto grado di parentela, deve
assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla delibera stessa, richiedendo
che la sua assenza venga posta a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi
sussistente il conflitto d'interessi.
8. l Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad
esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei loro sostituti.
9. l Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono
dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque
elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza
all'interessato.
Art. 40 Indennità
1. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle
sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni. Ciascun Consigliere può richiedere la trasformazione del
gettone di presenza in indennità di funzione nel rispetto di quanto disposto nell'art. 82, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000. Tale opzione deve essere esercitata annualmente nei primi quindici giorni del mese di
novembre./li>
2. L'apposito Regolamento del Consiglio Comunale prevede le modalità di applicazione delle detrazioni
dalle indennità di cui al comma 1, in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
Art. 41 Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali e circoscrizionali
1. Nel Consiglio Comunale e nei Consigli Circoscrizionali il seggio che durante il quadriennio rimanga
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, il
Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla
temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato
della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con
la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surrogazione a norma del
comma precedente.
Art. 42 Funzioni organizzatorie
1. Il Consiglio Comunale stabilisce in apposito Regolamento interno, da approvarsi e modificarsi a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, la propria organizzazione e funzionamento.
2. Il Regolamento disciplina tra l'altro:
a) i poteri e le attribuzioni della Presidenza del Consiglio Comunale;
b) le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie (non inferiori
allo 0,7% delle spese correnti del bilancio comunale relativo all'esercizio finanziario dell'anno
precedente), personale, indennità e apposite strutture per il funzionamento del Consiglio;
c) l'istituzione dei Capigruppo e della Conferenza dei Capigruppo;
d) le modalità di formulazione dell'ordine del giorno;
e) le procedure di convocazione delle sessioni, le procedure e i termini di consegna degli avvisi;
f) le forme e modalità di discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;
g) le modalità e forme di votazione, di nomina degli scrutatori, il quorum funzionale astenuti e
assenti;
h) le modalità della documentazione e della verbalizzazione;
i) i termini e le modalità per il deposito degli atti del Consiglio;
l) il diritto di iniziativa deliberativa e ispettiva dei singoli Consiglieri Comunali e la
formulazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;
m) le modalità di presentazione della mozione di sfiducia;
n) le modalità di presentazione e risposta di interpellanze, mozioni, Ordini del Giorno ed istanze
rivolte dai Consiglieri al Sindaco o agli Assessori.
Art. 43 I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo
1. l Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista
sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono comunque riconosciute la rappresentanza e le prerogative
spettanti ad un Gruppo consiliare. È possibile l'istituzione di un Gruppo Misto; il regolamento del
Consiglio Comunale ne disciplina le modalità di formazione.
2. Ciascun Gruppo comunica al Consigliere Anziano e al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno
precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato
Capogruppo il Consigliere più votato del gruppo candidato al Consiglio Comunale.
3. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale; concorre
alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo
migliore, le sue sedute sono pubbliche.
4. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo
funzionamento e i rapporti con il Presidente del Consiglio, che la presiede, le Commissioni consiliari
permanenti.
5. È riconosciuta ai Gruppi Consiliari la dotazione dei mezzi, dei locali e degli strumenti necessari
per il loro funzionamento. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne stabilisce le modalità.
6. È altresì riconosciuta, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale, l'autonomia
finanziaria dei Gruppi Consiliari.
Art. 44 Doveri dei Consiglieri
1. l Consiglieri comunali hanno il diritto-dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di
partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. Al fine di rendere trasparente la situazione patrimoniale degli Amministratori comunali, i
Consiglieri hanno l'obbligo di dichiararla ogni anno e per l'intera durata del proprio mandato, secondo
quanto previsto dal Regolamento Consiliare sulle norme di attuazione della legge 441/82.
3. I Consiglieri dovranno dichiarare all'inizio del loro mandato, entro 30 giorni dal termine della
campagna elettorale, le spese elettorali sostenute, sia come candidati che come lista.
Art. 45 Dimissione dalla carica di Consigliere Comunale
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni,
deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.
Art. 46 Norme generali sull'operatività e sul ruolo funzionale del Consiglio Comunale.
1. Il Consiglio Comunale articola la sua funzione attraverso una struttura operativa che verrà definita
dal regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 47 Prima adunanza del Consiglio Comunale
1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla proclamazione e si tiene entro dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza
dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Tale seduta si svolge sotto la presidenza del Consigliere Anziano e adempie agli obblighi seguenti:
convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
giuramento del Sindaco;
elezione del presidente e di due Vice-Presidenti del Consiglio.
La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti
seguenti:
istituzione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
comunicazione del Sindaco sulla nomina della giunta e del Vicesindaco e proposta degli indirizzi
generali di governo, sui quali il Consiglio discute e delibera.
3. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è
assunta dal Consigliere che occupa il posto immediatamente successivo, con esclusione del Sindaco neo-eletto
e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati ConsigIieri.
Art. 48 Consigliere Anziano
1. È Consigliere Anziano il Consigliere eletto con il massimo numero dei voti di preferenza sommato a
quelli di lista, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati
Consiglieri Comunali. In caso di parità prevale il più anziano di età.
Art. 49 Iniziativa delle proposte
1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta al
Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e alle Commissioni permanenti e ai Consiglieri
Comunali.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte del Presidente del
Consiglio Comunale, dei Consiglieri Comunali e delle Commissioni permanenti sono stabilite dal regolamento
del Consiglio Comunale.
Art. 50 Norme generali di funzionamento
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal suo regolamento, secondo
quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale nei termini e
con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
3. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando
questa sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da
parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
4. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza
assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto
prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate
ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge ed il
regolamento, devono essere segrete.
7. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale, che provvede alla redazione del
verbale, nonché il Direttore Generale e i Dirigenti competenti sugli argomenti iscritti all'ordine del
giorno.
8. Per la validità delle adunanze si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e
dall'apposito regolamento del Consiglio Comunale.
Il PROTECT IP Act (forma breve del nome completo Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011),
chiamato anche PIPA, è una proposta di legge statunitense che si propone di accordare al governo e ai titolari di copyright maggiori strumenti
per limitare l'accesso "ai siti web canaglia, dediti alla pirateria e alla contraffazione di prodotti"
("rogue websites dedicated to infringing or counterfeit goods").
Nel PIPA è espressamente previsto che i motori di ricerca "rimuovano o disabilitino l'accesso al sito internet associato al nome a dominio indicato dall'ordinanza oppure rimuovano i link ai suddetti siti internet".
Tra gli intermediari individuati figurano anche i gestori dei sistemi DNS ai quali dovrebbe essere ordinato di prendere le misure atte a prevenire
che un dominio internet sia risolto nel suo indirizzo IP (filtraggio del DNS).
Riflessioni e domande
Allora perché nasce questa proposta? Molti di voi ricordano come è andata a finire la lite decennale tra la Apple e la Microsoft...
Per conoscere ulteriori informazioni sul PIPA e SOPA (Stop Online Piracy Act).
Guida alla città di Quartu Sant'Elena Provincia di Cagliari
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