1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.
2. Le proposte di modificazione o di abrogazione dello Statuto sono sottoposte al parere dei Consigli Circoscrizionali e degli altri organismi di partecipazione popolare, che deve essere richiesto almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria Comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal Regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'eventuale adozione delle due deliberazioni deve essere contestuale, in quanto l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo statutario.
Art. 140 Adozione dei regolamenti
1. Il regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati nello Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge o non sia previsto un termine dallo Statuto medesimo, sono deliberati entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto medesimo.
Art. 141 Disciplina transitoria
1. Sino alla entrata in vigore dei Regolamenti di cui all'art. 140 continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della Legge o dello Statuto medesimo.
Art. 142 Entrata in vigore
1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, perché sia inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee, comprese pubblicazioni a carattere divulgativo, per assicurare ai cittadini la conoscenza dello Statuto.
Lo Statuto di Quartu S.E. è stato:
APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell'8 febbraio 2001.
ESAMINATO dal Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.) in seduta del 28 marzo 2001
al n. 000598.
PUBBLICATO all'Albo Pretorio per giorni 30 dal 26.04.2001 al 25.05.2001.
TRASMESSO al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna il 30 aprile 2001.
Il PROTECT IP Act (forma breve del nome completo Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011),
chiamato anche PIPA, è una proposta di legge statunitense che si propone di accordare al governo e ai titolari di copyright maggiori strumenti
per limitare l'accesso "ai siti web canaglia, dediti alla pirateria e alla contraffazione di prodotti"
("rogue websites dedicated to infringing or counterfeit goods").
Nel PIPA è espressamente previsto che i motori di ricerca "rimuovano o disabilitino l'accesso al sito internet associato al nome a dominio indicato dall'ordinanza oppure rimuovano i link ai suddetti siti internet".
Tra gli intermediari individuati figurano anche i gestori dei sistemi DNS ai quali dovrebbe essere ordinato di prendere le misure atte a prevenire
che un dominio internet sia risolto nel suo indirizzo IP (filtraggio del DNS).
Riflessioni e domande
Allora perché nasce questa proposta? Molti di voi ricordano come è andata a finire la lite decennale tra la Apple e la Microsoft...
Per conoscere ulteriori informazioni sul PIPA e SOPA (Stop Online Piracy Act).
Guida alla città di Quartu Sant'Elena Provincia di Cagliari
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